Foglio di via obbligatorio autonomo rispetto all’esito del giudizio penale (TAR Calabria n. 1118 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio ex art. 1 d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’inquadramento del destinatario in una delle categorie ivi previste e un concreto giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, non la prova dell’avvenuta commissione di reati. La valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale, di natura repressiva: è pertanto irrilevante sia la modifica del capo di imputazione, sia l’intervenuta archiviazione del procedimento. Se l’archiviazione sopravviene all’adozione del provvedimento, essa costituisce fatto nuovo suscettibile di rivalutazione in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990. L’urgenza non esime dal rispetto del principio di legalità, ma consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Catanzaro ha disposto l’allontanamento dal comune di residenza e il rimpatrio in quello di origine, con divieto di ritorno per tre anni. Il provvedimento si fondava sul deferimento in stato di libertà per detenzione di esplodenti senza licenza ed esercizio abusivo di professione, oltre che su precedenti di polizia per stupefacenti ed esplodenti. Era stato in precedenza emesso, a suo carico, un avviso orale.
Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1-3 d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento, lesione della libertà di movimento e sproporzione della misura. Nel corso del giudizio ha dato atto dell’archiviazione del procedimento penale per gli esplodenti; l’amministrazione ha replicato richiamando una condanna per furto e una per stupefacenti, oltre a ulteriori precedenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il Questore deve accertare l’inquadramento del soggetto in una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e la sua pericolosità per la sicurezza pubblica. La misura, di natura preventiva e cautelare, non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati, ma richiede l’individuazione di condotte concrete da cui emerga una significativa probabilità di commissione di reati.
Nel caso concreto il provvedimento si fonda sulla condotta contestata, sull’avviso orale e sul precedente in materia di stupefacenti ed esplodenti: elementi che rendono ragionevole il giudizio prognostico di pericolosità. È irrilevante che dal capo di imputazione sia stato espunto il riferimento all’esercizio abusivo della professione, perché la valutazione amministrativa non si incentra sul singolo fatto, ma sul complessivo quadro a carico del soggetto, ed è autonoma rispetto a quella penale.
Per le stesse ragioni è irrilevante l’archiviazione. Il Collegio osserva che essa è intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento impugnato e costituisce quindi fatto sopravvenuto, suscettibile di rivalutazione in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990.
Quanto all’urgenza, essa non elide il principio di legalità, ma esenta l’amministrazione dal contraddittorio procedimentale. Il ricorrente non censura la mancanza del contraddittorio, bensì ricollega l’urgenza all’atipicità dei presupposti: la doglianza è disattesa, perché dal provvedimento emerge l’applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e l’urgenza è riferita alla sola omissione della comunicazione di avvio.
Infondata anche la censura sui requisiti soggettivi: l’amministrazione ha valorizzato l’abitualità delle condotte, rispetto alla quale è irrilevante la condizione lavorativa. Quanto alla proporzionalità, il divieto attiene all’intero territorio comunale, estensione adeguata, necessaria e proporzionata, non circoscrivibile spazialmente e giustificata dai plurimi precedenti. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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