Equa riparazione e poteri del commissario ad acta in ottemperanza (TAR Puglia n. 111 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge n. 89/2001, liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, se non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione. All’inadempimento segue la nomina del commissario ad acta, cui non spetta compenso ove dirigente, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione.
Il Fatto
I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d’appello di Lecce un decreto che accoglieva il ricorso per equa riparazione e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno, di specifiche somme, oltre spese del procedimento liquidate con distrazione in favore del difensore.
Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti, dopo aver inviato la dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa in materia, proponevano ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul provvedimento, chiedendone l’integrale esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto. Sussiste quindi il titolo azionabile in sede di ottemperanza.
Il giudice verifica poi il perfezionarsi della mora dell’amministrazione. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e le modalità di riscossione prescelte, come richiesto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. È decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito.
Nel merito, il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’appello, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta nel dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è dovuto compenso specifico, in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Segue la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, e al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per proporre l’ottemperanza, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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