Cessazione della materia del contendere per trasferimento satisfattivo del militare (TAR Puglia n. 525 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere la sopravvenienza, nelle more del giudizio, di un provvedimento amministrativo che soddisfi integralmente e in modo irretrattabile l’interesse azionato, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito. In tal caso il giudice dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., potendo compensare le spese di lite in ragione della peculiarità e dell’evoluzione della controversia.
Il Fatto
Un militare della Marina Militare, impiegato presso la sede di La Spezia, era stato trasferito d’autorità nella sede di Grottaglie a decorrere dal 26.03.2023, con durata prevista di tre anni. All’approssimarsi del triennio, l’interessato chiedeva il rientro nella sede di provenienza, ma l’Amministrazione rifiutava. Avverso il diniego, il militare proponeva ricorso dinanzi al TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento e l’applicazione della previsione di cui al paragrafo 103 della Direttiva SMM PERS-001, deducendo falsa applicazione della direttiva ed eccesso di potere per violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990.
Nelle more del giudizio cautelare, l’Amministrazione adottava un provvedimento satisfattivo, riconoscendo il diritto del militare al rientro presso la sede di Sarzana a far data dal successivo 14 giugno, e trasmetteva in giudizio l’ordine di trasferimento. All’udienza camerale, la difesa del ricorrente insisteva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, mentre l’Avvocatura erariale aderiva alla declaratoria chiedendo la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nel corso della fase cautelare, l’Amministrazione resistente aveva integralmente riconosciuto la pretesa del ricorrente, disponendo il trasferimento presso la sede richiesta. Tale attività sopravvenuta ha determinato l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato nel testo — Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823 — il Collegio ha precisato che la pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorché la successiva attività amministrativa si riveli integralmente satisfattiva dell’interesse azionato.
Il requisito decisivo risiede nella circostanza che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità per la parte ricorrente alla pronuncia di merito. Nel caso di specie, l’ordine di trasferimento presso la sede di Sarzana ha integrato tale condizione.
Il Collegio ha, infine, disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, ritenendo sussistenti i presupposti di legge in ragione della peculiarità e dell’evoluzione della controversia, caratterizzata dall’intervenuto accoglimento sostanziale delle richieste del militare dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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