Ottemperanza per la carta del docente e penalità di mora (TAR Campania n. 4890 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione, passata in giudicato e notificata, ha immediato valore conformativo-ordinatorio, sicché l’obbligo dell’Amministrazione consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita riconosciuti dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la persistente inottemperanza legittima il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. In caso di ulteriore inerzia, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin d’ora un commissario ad acta, la cui nomina non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. La penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o a quello del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione il 24/11/2025, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
A fronte della mancata esecuzione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si costituiva solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio e che l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al decisum, facendo conseguire concretamente l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Nel caso di specie, la sentenza era passata in giudicato ed era stato rispettato il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che risultasse alcuna esecuzione del dettato giudiziale.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza di ottemperanza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente, ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente, precisando che la nomina non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, in linea con Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il TAR l’ha accolta nei limiti della misura degli interessi legali sull’importo complessivo dovuto, assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo o di quello effettuato dal commissario. Le spese di lite, liquidate in € 600,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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