Ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 111 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata e costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza, rientrando tra gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario” richiamati dall’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm.. Una volta accertata la definitiva esecutorietà del titolo e il decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al comando contenuto nel decreto. La nomina anticipata del commissario ad acta, disposta per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non integra di per sé i presupposti per il riconoscimento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., restando salva una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Campobasso ha ingiunto a un’Unione di Comuni il pagamento, in favore di una società cooperativa sociale, di una somma di denaro oltre interessi, spese e competenze. Il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo ed è stato notificato all’ente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo estratto dal registro IPA.

Non essendo intervenuto il pagamento, e decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la liquidazione delle spese. L’Unione, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha accertato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo, intervenuta con il decreto di esecutorietà, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

Sul titolo, il Tribunale ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata e rientra nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’integrale adempimento. Ha quindi accertato l’obbligo di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo e ha ordinato all’Unione il pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi, spese e competenze, entro il termine ultimativo di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Quanto agli strumenti di coazione, il Tribunale ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistere dell’inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega a un funzionario di adeguata professionalità. Il commissario dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte qualora, alla scadenza del termine fissato, l’Unione risulti inadempiente, adottando ogni misura idonea a conseguire il pagamento entro l’ulteriore termine di 90 giorni e depositando poi una succinta relazione, con richiesta di liquidazione del compenso nel rispetto del termine dettato dall’art. 71 d.P.R. n. 115/2002.

Il Collegio ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore della ricorrente un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm.. La nomina del commissario è stata disposta proprio per fronteggiare l’eventualità del perdurante inadempimento, ma il Tribunale ha fatto salva la possibilità di una diversa valutazione, su nuova istanza di parte, in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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