Daspo calcistico: sufficienza degli indizi probabilistici e durata proporzionata (TAR Toscana n. 111 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Daspo appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e persegue l’anticipazione della soglia di tutela dell’ordine pubblico. La sua adozione non esige la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’ascrivibilità delle condotte al destinatario, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. Il provvedimento è legittimo anche in presenza del solo pericolo di lesione dell’ordine pubblico, ove le condotte agevolino situazioni di allarme. Le ragioni di urgenza consentono all’Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento. La durata del divieto, per il soggetto già destinatario di Daspo, si colloca tra cinque e dieci anni ed è proporzionata se commisurata alla progressione della condotta violenta.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Lucca, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, gli ha vietato l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, per la durata di otto anni. Il divieto segue ai fatti verificatisi a Lucca al termine di un incontro di campionato, quando un gruppo di tifosi ospiti si è scontrato con appartenenti alla tifoseria locale.
Il ricorrente deduce travisamento dei fatti e difetto di motivazione, per incertezza sull’effettiva partecipazione ai disordini; la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento; la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere in relazione alla durata. Il Ministero dell’Interno chiede il rigetto. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 450/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’istruttoria condotta dalla Polizia risulta corretta: le due tifoserie si sono dapprima fronteggiate con lancio reciproco di bottiglie, fumogeni e petardi, poi sono passate a scontri fisici di intensità tale da assumere le sembianze di una guerriglia urbana. La presenza del ricorrente è confermata dal ritrovamento, sul luogo degli scontri, del telefono cellulare a lui intestato e in uso, circostanza accertata dal personale della Polizia di Reggio Emilia, e dalla sua inclusione nelle liste dei tifosi ospiti presenti.
Il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui il Daspo è fattispecie di prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia di prevenzione a situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del “più probabile che non”. Non si richiede, al pari delle misure di prevenzione antimafia, la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità (Cons. Stato Sez. III n. 8381 del 29.09.2022; Cons. Stato Sez. III n. 5731 del 03.08.2021). Il provvedimento è legittimo anche in caso di semplice pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come per condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme (Cons. Stato Sez. III n. 2916 del 07.05.2019).
Quanto al secondo motivo, relativo alla partecipazione procedimentale, il Collegio richiama l’orientamento per cui al provvedimento di Daspo sono sottese ragioni di urgenza, che non consentono di compromettere la cura immediata dell’interesse pubblico. Ciò legittima l’omissione della fase di comunicazione dell’avvio del procedimento (Cons. Stato Sez. VI n. 2569 del 02.05.2011).
Sulla durata, il Questore ha valorizzato i precedenti Daspo a carico del ricorrente, adottati nel 2010, 2013, 2014 e 2017 per condotte analoghe, oltre alle identificazioni rilevate nell’imminenza di ulteriori scontri. La valutazione rispetta i principi di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, perché la durata è commisurata alla progressione della condotta violenta. L’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 prevede per i soggetti già destinatari di Daspo una durata tra cinque e dieci anni, rendendo coerente e proporzionata quella irrogata. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.