Voto numerico e prova pratica: legittima la valutazione senza anonimato (TAR Sicilia n. 1333 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di criteri di valutazione predeterminati e articolati in sotto-voci, l’attribuzione del punteggio in forma numerica assolve l’obbligo di motivazione nelle procedure selettive, sintetizzando il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di macroscopica illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La discrasia tra punteggio elevato nei titoli e punteggio minimo nella prova pratica non integra di per sé vizio di contraddittorietà, attenendo a piani valutativi distinti. Il principio di anonimato non trova applicazione quando la prova pratica consista in una concreta attività materiale valutata in presenza dalla Commissione, essendo strutturalmente incompatibile con tale modalità di accertamento.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a una procedura indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo di Operatore Tecnico Cuoco. Era risultato primo nella graduatoria dei titoli con 11,780 punti, ma nella prova pratica, consistente nella preparazione di una cotoletta e di un’insalata mista, conseguiva 18/30, punteggio minimo per il superamento, collocandosi al 58° posto tra gli idonei.

Non essendo sufficiente tale posizione per l’assegnazione degli incarichi, impugnava la graduatoria finale approvata con delibera n. 1390 del 28.06.2024, unitamente ai verbali della Commissione esaminatrice, deducendo difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta, inadeguatezza dei criteri e violazione del principio di segretezza. L’ASP resisteva eccependo il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per omessa impugnazione dell’avviso. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 422 del 4 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La giurisprudenza, in assenza di una definizione normativa di concorso pubblico, qualifica come concorsuale la procedura preordinata alla selezione comparativa di una platea indeterminata di candidati, con apprezzamento della Commissione e formazione di una graduatoria definitiva. La fattispecie presenta tutti gli elementi denotativi: bando con requisiti e termine perentorio, nomina della Commissione, valutazione dei titoli, prova pratica e graduatoria finale. Non rileva che la selezione sia preordinata ad assunzioni a tempo determinato, poiché i principi di cui all’art. 97, comma 3, Cost. non tollerano deroghe per il solo carattere temporaneo del rapporto.

Quanto all’inammissibilità per omessa impugnazione dell’avviso, il Tribunale osserva che il ricorrente non contesta in via autonoma le regole del bando, ma la loro concreta applicazione e la motivazione della valutazione. L’individuazione degli atti impugnati va operata secondo l’effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal tenore complessivo del gravame.

Nel merito il ricorso è infondato. Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e contiene in sé la propria motivazione, quando i criteri siano predeterminati. Nella specie la Commissione aveva articolato criteri specifici per la prova pratica in sei sotto-criteri, ciascuno valutato da 0 a 5 punti, con attribuzione analitica dei punteggi. Tale strumentario fornisce un ragionevole ed equilibrato giudizio delle capacità tecniche del profilo messo a bando. Il sindacato è ammesso solo in presenza di macroscopica illogicità o travisamento, non ravvisabili nel caso concreto.

La pretesa contraddittorietà tra punteggio elevato nei titoli e punteggio minimo nella prova pratica non integra vizio autonomo: la valutazione dei titoli attiene a un piano diverso dalla verifica delle capacità operative, e la discrepanza rientra nella fisiologia delle selezioni. Parimenti infondata è la censura sull’inadeguatezza dei criteri, poiché anche attività elementari possono essere eseguite con livelli qualitativi diversi.

Infine, quanto al principio di anonimato, il Collegio rileva che, quando la prova pratica implichi una concreta attività professionale materiale e non un mero elaborato scritto, non sussiste possibilità di anonimizzazione: la prova deve essere valutata direttamente dalla Commissione per come fattualmente svolta dal candidato. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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