Esecuzione del giudicato e astreintes nel ritardo della pubblica amministrazione (TAR Lazio n. 1501 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ove l’amministrazione non dia prova alcuna dell’attività esecutiva richiesta, né alleghi sopravvenienze ostative, essa va condannata a provvedere. In caso di perdurante inadempimento si nomina commissario ad acta il dirigente generale competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è accoglibile, ma le penalità decorrono dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e vanno commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il diritto a percepire il beneficio economico della seconda posizione economica ATA e condannata l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese di lite. La pronuncia era passata in giudicato.

Dedotto il perdurante inadempimento, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti equiparati, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Su tale base, il Tribunale rileva che l’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronuncia non risulta svolta e che negli atti di causa non emergono elementi di alcun genere che dimostrino il contrario, né sopravvenienze idonee a configurare elementi ostativi. L’Amministrazione, in particolare, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione di quanto previsto nella sentenza.

Ne deriva la condanna a provvedere. Il Collegio assegna all’amministrazione un termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e, per il caso di infruttuoso decorso, nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per materia. Il commissario opera senza facoltà di delega e senza compenso, provvedendo nel termine di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.

Quanto alla richiesta di astreintes, il Tribunale ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le penalità, tuttavia, devono decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo e vanno commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è pertanto accolto nei termini e limiti di cui in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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