Esclusiva nel TPL richiede previsione espressa nel contratto di servizio (Cons. Stato n. 111 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel trasporto pubblico locale il diritto di esclusiva non è connaturato all’istituto della concessione, ma costituisce un’eventuale componente del rapporto, che le parti devono prevedere espressamente. Il Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 impone che la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva siano stabilite in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, nel contratto di servizio: in loro assenza deve concludersi per l’inesistenza del diritto. L’esclusiva si giustifica come contropeso a precisi obblighi di servizio pubblico e non può desumersi né dal contenuto descrittivo delle linee affidate, né dalla predisposizione del PEF, né dall’elimiazione successiva della clausola. Il divieto di sovrapposizione opera solo per i servizi aggiuntivi finanziati dagli enti locali, non per i servizi autorizzati in regime di libera concorrenza, per i quali rileva la concreta interferenza e non la mera coincidenza astratta del percorso.
Il Fatto
La società appellante gestisce i servizi di TPL urbano e suburbano nel territorio di Alessandria, in forza di proroga per investimenti fino al 31.12.2026 ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis, del d.l. n. 4 del 2022. L’Agenzia della mobilità regionale aveva autorizzato un operatore concorrente ad esercitare, senza sovvenzioni, un servizio di trasporto destinato ai dipendenti di uno stabilimento industriale sulla tratta Alessandria-Valenza, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. Piemonte n. 1 del 2000.
La società ha impugnato l’autorizzazione davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione del proprio contratto di servizio, l’illegittima sovrapposizione con la linea in concessione, l’incidenza sui dati del PEF e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR ha respinto il ricorso; la società ha proposto appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo muovendo dal quadro eurounitario. L’art. 1, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 e l’art. 4 dello stesso regolamento richiedono che i contratti di servizio stabiliscano in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi. Da qui la conclusione: l’esclusiva è solo eventuale, non si presume e non ammette riconoscimenti taciti.
La tesi dell’appellante, secondo cui l’esclusività sarebbe insita nella nozione stessa di concessione, viene respinta. Il contratto di servizio richiamato si limita a individuare le linee assegnate, senza alcuna attribuzione espressa di esclusiva; e il successivo atto di proroga, lungi dal confermarla, la esclude espressamente. Il Collegio precisa che dalla soppressione esplicita della clausola non può ricavarsi una precedente previsione implicita, perché la legge richiede una disciplina espressa.
Quanto al rapporto tra esclusiva e PEF, il Consiglio esclude che il diritto possa desumersi dalla predisposizione del piano: la sua finalità è dare evidenza alla sostenibilità economico-finanziaria del servizio e alla realizzabilità dell’oggetto, non attribuire posizioni di monopolio.
Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la distinzione tra servizi aggiuntivi e servizi autorizzati. Il divieto di sovrapposizione è previsto dalla legge regionale solo per i primi, istituiti e finanziati dagli enti locali, non per i secondi, esercitati su iniziativa privata e senza oneri pubblici. Nel caso concreto, peraltro, la sovrapposizione non sussiste: il servizio autorizzato è una navetta aziendale, riservata ai dipendenti committenti, con fermate e orari distinti e utenza diversa. La mera coincidenza astratta del percorso non basta, mancando la prova della captazione dell’utenza.
Il terzo motivo è respinto per difetto di specificità e genericità: l’appellante non dimostra come il proprio PEF possa costituire parametro di legittimità dell’autorizzazione rilasciata a terzi. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, il Collegio richiama l’art. 21-octies, comma 2, e rileva che la società non ha allegato elementi idonei a modificare il contenuto del provvedimento, non rivestendo peraltro la posizione di soggetto pregiudicato. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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