La penalità di mora non si applica ai ritardi strutturali del Ministero (TAR Puglia n. 111 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il giudice accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo formatosi, decorsi i termini dell’art. 5-sexies e dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere rigettata quando sussistano ragioni ostative autonome rispetto alla manifesta iniquità, individuate nei ritardi strutturali connessi all’evasione di un considerevole numero di domande omogenee e nei vincoli di finanza pubblica. Il giudice dell’ottemperanza dispone un ampio potere discrezionale nel valutare le esimenti e nel determinare l’ammontare della sanzione. Il termine per l’esecuzione e la nomina del commissario ad acta assicurano l’effettività della tutela.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, aveva accolto la domanda di equa riparazione proposta da una società e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 3.120,00, oltre spese liquidate in € 650,00 per compensi e € 209,75 per spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il decreto era stato regolarmente notificato, ma il Ministero non vi aveva dato esecuzione. La società e il suo difensore proposero quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato e, inoltre, la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’Appello possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi, ha valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ..

Il TAR ha poi verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre accertato che la parte aveva inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie e le modalità di riscossione prescelte. Era altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza alcun pagamento.

Nel merito, il Tribunale ha sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’Appello, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che ha esteso l’istituto a tutte le decisioni di condanna del giudice amministrativo, incluse quelle aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. La stessa Plenaria ha precisato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale.

Nel caso concreto, il mancato pagamento è dipeso non già dalla cattiva volontà dell’amministrazione, ma dai ritardi connessi all’evasione di un considerevole numero di domande omogenee e dall’obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria sui relativi capitoli di bilancio. Il Collegio ha quindi ravvisato sia le ragioni legate allo stato della finanza pubblica sia gli impedimenti ostativi e ha respinto il capo di domanda relativo alla penalità di mora.

Il TAR ha fissato il termine di 90 giorni per l’adempimento e ha nominato commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni, escludendo alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca, salvo il rimborso delle spese vive accessorie e del contributo unificato in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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