Sei scatti stipendiali al personale congedato a domanda ai fini del T.F.S. (TAR Puglia n. 1123 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia anche nel caso di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987 – che limitava l’istituto ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso – non ha determinato alcuna riviviscenza della formulazione originaria. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere procedurale. L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai soli fini pensionistici e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, sono stati congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.
L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione quinquennale per alcuni ricorrenti e, nel merito, l’assenza dei presupposti del beneficio, richiamando l’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 e il termine del 30 giugno. Il Ministero dell’Economia e la Guardia di Finanza si sono costituiti con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di prescrizione, sollevata dall’Istituto con la memoria di costituzione del 6 maggio 2025. Trattandosi di eccezione in senso proprio, grava sulla parte debitrice l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi. Non è acquisita la prova della data di ricezione dell’ordinativo di pagamento o del prospetto di liquidazione del T.F.S., né quella del versamento: i ricorrenti non potevano percepire l’errore sulla sola base dell’importo accreditato. Richiamato sul punto Consiglio di Stato n. 3807 del 2024.
Nel merito, il ricorso è fondato. La controversia investe diritti soggettivi perfetti e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.. È pacifico che i sei scatti non siano stati conteggiati.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, estendeva i sei scatti ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza, ma nei soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il codice dell’ordinamento militare ha abrogato l’art. 11 citato: non si verifica però riviviscenza della disposizione originaria, istituto di carattere eccezionale, come affermato da C.G.A.R.S. nn. 929 e 936 del 2022. Deve ritenersi abrogato anche l’art. 1, comma 15-bis, mentre l’art. 1911, comma 3, c.o.m. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis.
Il comma 2 dell’art. 6-bis impone il riconoscimento del beneficio al personale collocato a riposo dopo i 55 anni e con 35 anni di servizio utile, senza ulteriori limitazioni. La nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende gli appartenenti all’ordinamento militare, secondo Consiglio di Stato n. 3807 del 2024.
Quanto all’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, esso opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come confermato dal parere del Consiglio di Stato n. 1906/2019 e da Consiglio di Stato n. 2831 del 2023: non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno non è qualificato come perentorio e nessuna decadenza è comminata, secondo Consiglio di Stato n. 1231 del 2019. Non giova infine il richiamo all’art. 81 Cost.: a fronte di un’espressione legislativa chiara, l’interpretazione non può attribuirle contenuto opposto.
Il ricorso è accolto nei confronti dell’I.N.P.S., unico soggetto obbligato a quantificare e liquidare l’indennità. Sulle somme spettano solo gli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Spese compensate.
Nota della Redazione
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