Revisione prezzi come diritto azionabile nella giurisdizione esclusiva del G.A. (TAR Puglia n. 337 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi a esecuzione periodica o continuata, la clausola di revisione periodica del prezzo, imposta dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nel contratto, con conseguente nullità delle clausole difformi che demandino l’alea a danno dell’appaltatore. La pretesa al compenso revisionale ha consistenza di diritto soggettivo perfetto sia con riguardo all’an sia al quantum. Le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., senza che rilevi la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.

Il Fatto

Una società di servizi di pulizia, aggiudicataria di una convenzione Consip per la manutenzione e la funzionalità degli immobili scolastici, aveva stipulato un contratto con un istituto comprensivo statale tramite ordinativo principale di fornitura del 2014. Avendo maturato il diritto alla revisione prezzi dal novembre 2018, la società presentava una specifica istanza, alla quale l’istituto opponeva un diniego con nota del 6 ottobre 2023.

La ricorrente adiva quindi il TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione prezzi, l’annullamento del diniego e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo rivendicato, oltre interessi moratori. Nel corso del giudizio, la società comunicava l’avvenuto pagamento di quanto richiesto, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato in via preliminare la questione della giurisdizione, rilevando che la controversia inerente la revisione dei prezzi in un appalto pubblico di servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il fondamento è stato individuato nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che devolve a tale giurisdizione le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, in collegamento con l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006.

La pronuncia ha richiamato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025, secondo cui l’estensione della giurisdizione esclusiva risponde all’esigenza di concentrare presso il giudice amministrativo tutte le controversie in una materia contraddistinta da un intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi. In tale prospettiva, ha precisato il TAR, è erroneo attribuire rilievo alla consistenza della posizione giuridica azionata, poiché la giurisdizione esclusiva prescinde dalla contrapposizione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.

Il Collegio ha inoltre valorizzato l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ord. n. 3160 del 1° febbraio 2019, che ha attribuito portata ampia e generale alla giurisdizione esclusiva in materia, superando il tradizionale orientamento che riservava al giudice ordinario le questioni relative alla quantificazione del compenso. Anche le questioni inerenti al quantum della revisione prezzi sono state quindi attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Quanto al merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo la ricorrente comunicato l’intervenuto pagamento integrale di quanto richiesto, con piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa azionata. La pronuncia ha ricordato che la cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito quando la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno l’interesse esercitato, senza residuare alcuna utilità alla decisione.

Le spese di lite sono state infine compensate, in ragione della peculiarità e complessità della controversia, anche con riguardo ai profili di giurisduzione risolti solo a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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