Regolamento biomasse, la Sezione consultiva sospende l’esame per carenze istruttorie (Cons. Stato n. 1085 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell’esame di uno schema di regolamento governativo, è tenuta a verificare la completezza dell’istruttoria, ivi compresa l’analisi di impatto della regolazione (AIR) e la valutazione del NUVIR. La mancata consultazione pubblica, salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, costituisce un’omissione che impedisce una compiuta valutazione degli impatti della regolazione. Il parere è condizionato: in presenza di carenze istruttorie, la Sezione sospende l’esame e demanda all’Amministrazione l’adempimento degli incombenti istruttori, senza esprimere un giudizio di merito sullo schema.

Il Fatto

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di regolamento recante l’aggiornamento del decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, adottato in attuazione dell’art. 290, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, concernente la certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. Il provvedimento, composto da due articoli, introduce nuove classi ambientali (6 e 7 stelle), modifica i valori della classe 5 stelle e disciplina l’equiparazione dei prodotti realizzati in opera. L’intervento si inserisce nel Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria 2025-2027, in considerazione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea contro l’Italia per il superamento dei valori limite di PM10, PM2.5 e NO₂.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva che l’AIR presenta profili di criticità, non reca data e non richiama le valutazioni del NUVIR, che aveva sollecitato chiarimenti sulle ragioni dell’inserimento dei prodotti nelle diverse classi e sulla mancata considerazione di alternative tecniche. In particolare, la Sezione constata che mancano specifiche considerazioni sul contributo della classe 7 al raggiungimento dei valori limite della qualità dell’aria, essendo tale classe definita come un obiettivo futuro non ancora raggiungibile dalla tecnologia.

Ulteriore profilo di criticità riguarda l’istruttoria: dalla documentazione non risultano le questioni esaminate con le regioni, né vi è traccia delle audizioni delle associazioni di categoria, e non risulta svolto alcun confronto con le associazioni dei consumatori o ambientaliste. La Sezione richiama l’obbligo di consultazione pubblica previsto dall’art. 16 del d.P.C.M. n. 169/2017, quale strumento essenziale per verificare l’impatto atteso delle norme e ridurre l’asimmetria informativa tra regolatori e destinatari.

Quanto al merito, la Sezione osserva che il provvedimento non si limita ad aggiungere nuove classi, ma modifica i valori di emissione della classe 5 stelle, senza che l’Amministrazione fornisca dati specifici sull’atteso miglioramento delle emissioni di particolato. Per i prodotti realizzati in opera, l’art. 3-bis sembra introdurre un automatismo nell’attribuzione della classe 5 stelle, senza individuare il soggetto obbligato a fornire la documentazione all’utente, con possibili costi aggiuntivi. La Sezione invita quindi l’Amministrazione a effettuare una consultazione pubblica e a fornire chiarimenti sui punti evidenziati, sospendendo l’esame in attesa dell’adempimento degli incombenti istruttori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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