Giudicato esterno sulla titolarità del bene preclude la legittimazione del comproprietario (Cons. Stato n. 6239 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi davanti al giudice ordinario sull’incertezza del rapporto tra un soggetto e un bene è intangibile anche davanti al giudice amministrativo e persegue il medesimo fine di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni. Ne deriva che, ove quel giudicato abbia escluso la riferibilità del cespite all’asse ereditario per carenza di prova della titolarità, difetta la legittimazione ad agire del comproprietario che impugni il provvedimento comunale di annullamento in autotutela dell’inefficacia di una SCIA edilizia. È invece legittimo l’annullamento d’ufficio dell’atto che aveva dichiarato l’inefficacia della SCIA quando quest’ultimo, essendo fondato non già su una falsa rappresentazione del dichiarante ma sulla mancanza dell’assenso del comproprietario, risulti adottato oltre il termine di un anno vigente ratione temporis.
Il Fatto
L’appellante assumeva di essere comproprietaria di un’unità immobiliare ad uso commerciale per la quota di 2/12, mentre l’altro comproprietario ne deteneva i restanti 10/12. Quest’ultimo trasmetteva al Comune una SCIA per lavori di consolidamento strutturale e risanamento igienico-sanitario dell’immobile. L’appellante chiedeva di prendere visione della documentazione e segnalava al Comune la propria estraneità ai lavori, per mancanza del proprio assenso quale comproprietaria, sollecitando il rigetto della segnalazione.
Il Comune dapprima annullava in autotutela la SCIA, dichiarandone l’inefficacia; poi annullava in autotutela quest’ultimo provvedimento, per ragioni connesse all’esecuzione dei lavori. L’appellante impugnava il secondo provvedimento davanti al TAR Campania, che dichiarava il ricorso inammissibile sulla scorta di una pronuncia del giudice ordinario relativa a una divisione ereditaria. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla decisione del Tribunale di Salerno sullo scioglimento della comunione ereditaria, richiamandone la ratio: ai fini dell’accoglimento della domanda occorre fornire la prova rigorosa della titolarità dei beni appartenenti all’asse ereditario, mediante produzione dell’atto di acquisto e delle visure ipotecarie. Nel caso concreto quella prova era mancata, con la conseguenza che l’incertezza sull’appartenenza all’asse dei beni impediva lo scioglimento della comunione.
Da ciò la Corte ricava che non è certa né la proprietà dei beni da dividere né la loro inclusione nell’asse. Per la parte di interesse, viene meno il legame tra l’appellante e il bene, e dunque la stessa legittimazione ad agire. Il giudicato del giudice ordinario ha accertato la mancanza della relazione tra l’appellante e l’immobile cui si riferisce la SCIA; tale preclusione opera anche nel giudizio amministrativo.
Il passaggio centrale è sul giudicato esterno. Esso ha la medesima autorità di quello interno, perché entrambi perseguono il fine di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni. L’intangibilità della pronuncia impedisce di rimetterla in discussione non solo al giudice che l’ha emessa, ma anche agli altri plessi giurisdizionali, compreso quello della giustizia amministrativa. Ne segue che non rileva la qualità di erede, ma il rapporto con il bene: rapporto che, sulla base del giudicato, è incerto al punto da impedire la divisione ereditaria.
Nel merito, la Corte rileva che l’atto impugnato è legittimo. L’originario annullamento della SCIA era tardivo, poiché non si fondava su una falsa rappresentazione del dichiarante bensì sulla mancanza dell’atto di assenso della comproprietaria, con violazione del limite temporale di un anno vigente ratione temporis. L’appello è dunque respinto; la complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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