Convenzione di lottizzazione e risarcimento: acquiescenza e difetto di colpa della P.A. (Cons. Stato n. 10493 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per inadempimento degli obblighi discendenti da una convenzione di lottizzazione, il privato che non impugni nei termini gli atti comunali di sospensione dei lavori, di richiesta di VAS e VIA e di adozione del nuovo strumento urbanistico pone in essere un comportamento di acquiescenza rilevante ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e dell’art. 1227 c.c., che concorre a escludere la risarcibilità del danno. La colpa dell’amministrazione non è configurabile quando la vicenda si svolge in un quadro di incertezza sulla classificazione urbanistica delle aree, avvalorata dalle determinazioni delle altre amministrazioni competenti. Il professionista che opera nel settore è tenuto a una diligenza qualificata negli accertamenti di fattibilità urbanistica del progetto.

Il Fatto

La società appellante aveva acquistato le aree interessate da un piano di lottizzazione per la realizzazione di un complesso residenziale nel territorio comunale. Il Comune aveva approvato il piano e stipulato la convenzione di lottizzazione nel maggio 2006, rilasciando quindi i permessi di costruire. La società riferisce di aver edificato solo parzialmente il complesso.

Nelle more dell’edificazione era iniziato un procedimento penale, anche nei confronti del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, per l’ipotizzata insistenza di parte delle aree nell’area SIC Dorsale dei Monti del Partenio. Il Comune aveva sospeso i lavori con ordinanza del 2009 e poi adottato il nuovo PUC nel 2012 senza fare salvo il programma edificatorio. Il procedimento penale si era chiuso con assoluzione perché le aree erano risultate esterne al SIC. La società ha quindi chiesto in primo grado il risarcimento del danno da inadempimento e, in subordine, da lesione dell’affidamento. Il TAR ha respinto la domanda e la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile il rinvio per relationem alle difese di primo grado, perché la parte ha l’onere di individuare con precisione i motivi di censura senza demandare al giudice tale compito, in ossequio alle esigenze di certezza e di garanzia dell’atto introduttivo.

Nel merito, il Consiglio di Stato condivide le valutazioni del primo giudice sull’acquiescenza. La mancata impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori è sintomatica, mentre la richiesta di proroga dei permessi dimostra proprio la volontà di non impugnare. Né la questione attiene allo ius variandi: rileva che l’appellante, dopo aver presentato istanza di variante, ne abbia chiesto la compatibilità urbanistica con il PUC appena approvato, ottenendo l’assenso comunale. Tale condotta è sicuro indizio di adesione alle scelte dell’ente e di ricerca di soluzioni alternative.

Quanto alla nota con cui il Comune aveva richiesto VAS e VIA, la delibera di Giunta richiamata dall’appellante è successiva e non può fungere da chiave di lettura che giustifichi la mancata impugnativa. Non è stata impugnata neppure la nota con cui l’amministrazione ha ribadito la necessità di nuovi permessi corredati da studio di compatibilità idrogeologica.

Il quadro fattuale, osserva la Corte, era incerto sin dall’origine: le note della Provincia e della Regione avevano ripetutamente collocato le aree nel SIC. La sentenza penale di assoluzione ha introdotto un elemento di chiarezza, ma la colpa della pubblica amministrazione non può desumersi da una situazione di tale complessità, avvalorata dalle decisioni delle altre amministrazioni competenti.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato: il privato svolge attività professionale, sicché è ragionevole presumere una diligenza qualificata negli accertamenti urbanistici, come conferma la stessa ricerca di una soluzione alternativa. L’appellante ha quindi contribuito al danno con il proprio comportamento. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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