Rettifica del bando, immodificabilità e nozione di motivi intrusi (TAR Toscana n. 1124 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rettifica del bando di concorso disposta in autotutela dall’amministrazione è legittima ove intervenga nella fase iniziale della procedura, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande e della formazione di alcuna situazione vantaggiosa, e purché salvaguardi la par condicio dei concorrenti mediante la riapertura dei termini. In tal caso non è configurabile alcun affidamento tutelabile dei partecipanti sulla formulazione originaria. Il principio di immodificabilità del bando non impedisce l’intervento correttivo, che risponde a un legittimo contemperamento tra favor partecipationis e qualificazione professionale dei candidati, sindacabile solo per illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà. Le censure collocate dal ricorrente nella sola esposizione in fatto, e non riproposte nella parte dedicata ai motivi, costituiscono motivi intrusi e sono inammissibili ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dall’Accademia di Belle Arti per la copertura di un posto a tempo indeterminato di direttore di biblioteca, collocandosi al quinto posto della graduatoria finale. Con il ricorso introduttivo ha impugnato l’intera sequenza procedimentale, dal bando originario alla rettifica del 14 settembre 2022, fino al decreto di approvazione della graduatoria e alla nomina della prima classificata.

Con motivi aggiunti ha poi esteso il gravame agli atti sopravvenuti, con i quali l’Accademia ha disposto lo scorrimento della graduatoria in favore della seconda classificata. Si sono costituiti l’amministrazione procedente, il Ministero e le due controinteressate, sollevando eccezioni di difetto di legittimazione passiva, inammissibilità e difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in forza del principio della ragione più liquida richiamato da Cons. Stato, A.P., n. 5 del 2015, ritiene di esonerarsi dall’esame delle eccezioni pregiudiziali, salvo quanto osserva sui motivi intrusi, e giudica manifestamente infondate le domande.

Sulla rettifica del bando, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, in assenza di una fonte normativa che fissi autoritativamente il titolo di studio richiesto, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di ammissione, sindacabile solo per illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (tra le molte, Cons. Stato, sez. VI, n. 6148 del 2020). La modifica ha operato un contemperamento tra apertura della platea e valorizzazione dei titoli esperienziali e specialistici, e la ricorrente ne ha criticato solo un frammento.

Il principio di immodificabilità del bando non è violato, perché la rettifica, assimilabile a parziale revoca, è intervenuta quando il termine per le domande non era ancora scaduto e nessuna posizione vantaggiosa si era consolidata. Nessun affidamento era quindi configurabile.

Quanto alle prove, la catalogazione del libro antico rientrava nelle “tecniche di catalogazione” previste dall’art. 9, comma 2, del bando ed era coerente con la gestione del Fondo Antico affidata al profilo professionale. Le due schede avevano ruolo complementare rispetto ai quesiti teorici. Sulla prova orale, e sulla composizione della commissione, il Collegio rileva che le doglianze figurano solo nella parte in fatto: si tratta di motivi intrusi, inammissibili ex art. 40, comma 2, cod. proc. amm. (da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 1076 del 2024). I verbali, atti muniti di fede privilegiata, smentiscono comunque la partecipazione del docente estraneo.

Dal rigetto dei primi tre motivi discende l’infondatezza del quarto, sulla violazione dell’affidamento, e dei motivi aggiunti, che ripropongono per derivazione i medesimi vizi. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *