Legittimo l’ammonimento del questore per violenza domestica senza avviso di avvio (TAR Marche n. 52 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del questore adottato ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 costituisce atto a natura ed efficacia monitoria, volto a prevenire la reiterazione di condotte di violenza domestica. Non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, perché il suo presupposto è una condotta del destinatario tale da far ritenere che, ove non modifichi il comportamento, possa commettere ulteriori e più gravi fatti. Il carattere urgente dell’intervento di pubblica sicurezza giustifica di per sé l’omissione dell’avviso. La motivazione succinta non inficia la legittimità dell’atto quando dagli atti istruttori emergano riscontri oggettivi sui fatti di violenza.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ammonimento emesso dal Questore, con il quale è stato invitato a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi da ulteriori condotte riconducibili alle fattispecie dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 in danno della parte offesa, già sua compagna. Il provvedimento richiama condotte vessatorie e prevaricatorie, culminate in un episodio di violenza verbale e fisica.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il difetto dei presupposti e della motivazione, contestando l’assenza dei riscontri e l’omesso avviso del procedimento. Con il secondo motivo lamenta la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 legge n. 241/1990. L’istanza cautelare è stata respinta. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi, che nella sostanza deducono difetto di motivazione e dei presupposti e violazione delle garanzie procedimentali. Il giudice richiama l’art. 13, comma 1, d.l. n. 93/2013, che consente al questore, anche in assenza di querela, di procedere all’ammonimento quando alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto riconducibile ai reati richiamati, nell’ambito della violenza domestica.
La verifica istruttoria, disposta con ordinanza, conferma i presupposti dell’atto. Dalla relazione della Questura emerge un procedimento penale incardinato per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. e un esposto della controinteressata, assunto a sommarie informazioni testimoniali, con riscontri oggettivi: un accesso al pronto soccorso con diagnosi di trauma contusivo e prognosi, e messaggi minacciosi. Rileva inoltre la disponibilità in capo al ricorrente di un’arma da fuoco con munizionamento.
Su tali basi l’atto, seppur succintamente motivato, risulta legittimamente emanato, essendo riscontrabili i presupposti legali per la sua adozione. Quanto alle garanzie procedimentali, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011, di natura monitoria, non richiede la previa comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990, poiché il presupposto è una condotta del destinatario tale da far ritenere possibile la commissione di ulteriori condotte pericolose.
Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 7767 del 22 novembre 2021, secondo cui l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, consistente nell’invito a cambiare condotta, deve ritenersi urgente e tale da giustificare di per sé l’omissione contestata, unitamente a TAR Firenze n. 1613 del 7 dicembre 2020 e ad altri precedenti di merito. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, quantificate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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