L’ottemperanza per l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 366 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è volto a ottenere l’integrale esecuzione del giudicato, anche quando questo promani da una sentenza del giudice del lavoro. L’Amministrazione, in caso di persistente inadempimento, è tenuta a dare esecuzione entro un termine assegnato dal giudice amministrativo. La nomina del commissario ad acta è disposta solo in via subordinata e per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, passata in giudicato e attestata dal funzionario giudiziario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato l’assenza di un integrale adempimento da parte dell’Amministrazione, non risultando agli atti l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.
Conseguentemente, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica. Ha riservato la nomina del commissario ad acta, ritenendo che il ritardo possa dipendere da carenze di organico e non da un’intenzione elusiva.
Il TAR ha condannato il Ministero alle spese di lite e disposto l’invio degli atti alla Procura della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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