Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Sardegna n. 1124 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando risulti l’inutile decorso del termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e l’amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo esecutivo. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione, condanna l’amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale può ricorrere, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto il suo diritto a percepire, tramite la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la somma di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento complessivo di euro 2.000,00.
Il titolo esecutivo era stato notificato il 1° luglio 2024 e non era stato impugnato, passando in giudicato come da attestazione di cancelleria del 10 ottobre 2025. L’amministrazione non aveva corrisposto il beneficio, salvo il pagamento delle spese legali liquidate con decreto dirigenziale del 24 luglio 2024. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risultava che la sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 1° luglio 2024, che era passata in giudicato secondo l’attestazione rilasciata dal Tribunale di Nuoro il 10 ottobre 2025 e che il ricorso era stato ritualmente notificato il 24 ottobre 2025.
Su queste basi il TAR ha ritenuto inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Al commissario è assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte interessata. In caso di incapienza di fondi, egli potrà ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio non ha liquidato alcun compenso al commissario. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La riduzione è stata motivata con la natura seriale del contenzioso e con l’elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell’attività difensiva, avendo il difensore discusso sedici cause identiche o sovrapponibili alla medesima camera di consiglio.
Nota della Redazione
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