Sei scatti stipendiali anche al personale congedato a domanda per la buonuscita (TAR Puglia n. 1124 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché sussistano i presupposti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non è qualificato come perentorio e non comporta alcuna decadenza. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 a opera del codice dell’ordinamento militare non ha determinato alcuna riviviscenza della disciplina limitativa della cessazione a domanda. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del trattamento pensionistico e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita. Sull’importo spettano i soli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Due dipendenti pubblici, già appartenenti alla Polizia di Stato e all’Aeronautica Militare, si congedano a domanda rispettivamente il 1° settembre 2017 e il 30 aprile 2017, dopo aver superato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile contributivo. Chiedono all’I.N.P.S. la rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987, oltre rivalutazione e interessi.

L’Istituto resiste e oppone l’inapplicabilità del beneficio al personale congedato a domanda, il carattere decadenziale del termine del 30 giugno e la prescrizione quinquennale. La questione approda alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione sotto un duplice profilo. Anzitutto la solleva tardivamente l’I.N.P.S., con memoria depositata il 6 maggio 2025, violando i termini dell’art. 73 Cod. proc. amm. e il diritto di difesa. Inoltre l’eccezione è generica e priva di prova: manca la dimostrazione della data di ricezione dell’ordinativo o del prospetto di liquidazione del T.F.S., e dell’importo accreditato non si conosce la data di versamento. La diffida del 9 aprile 2022 risulta comunque tempestiva rispetto al collocamento in quiescenza.

Nel merito, la controversia involge diritti soggettivi perfetti e rientra nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), Cod. proc. amm.. È pacifico che i sei scatti non siano stati conteggiati.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, che estende il beneficio a chi chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e di servizio. La disciplina limitativa dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 — che escludeva la cessazione a domanda — è stata abrogata dal codice dell’ordinamento militare. Il Collegio esclude la riviviscenza della formulazione originaria: l’abrogazione di una norma novellatrice non fa rivivere quella sostituita. Richiama sul punto CGARS, decisioni nn. 929 e 936 del 2022 e Consiglio di Stato n. 2980 del 2023.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 16 legge n. 121/1981 comprende gli appartenenti all’ordinamento civile e militare con qualifiche equiparate, secondo Consiglio di Stato n. 3807 del 2024. Il termine del 30 giugno non è perentorio né assistito da comminatoria di decadenza: vale come semplice onere procedurale, come affermato da Consiglio di Stato n. 1231 del 2019 e n. 2831 del 2023.

L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai soli fini della base pensionabile, senza modificare il regime dell’indennità di buonuscita. Il richiamo all’art. 81 Cost. e alla sostenibilità della spesa non consente di attribuire alla norma un contenuto opposto a quello testuale. Il ricorso è quindi accolto nei confronti dell’I.N.P.S., con accertamento del diritto e rideterminazione della buonuscita; sulle somme spettano i soli interessi, senza rivalutazione, ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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