Revoca porto d’armi legittima per detenzione di munizioni oltre i limiti (TAR Marche n. 948 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di revoca del porto d’armi e di divieto di detenzione di armi e munizioni hanno natura precauzionale e non sanzionatoria, sicché la loro legittimità non postula una condanna penale ma può fondarsi su una valutazione prognostica di non affidabilità del soggetto. A tal fine rilevano sia condotte di spessore penale o pregiudizi di polizia, sia fatti privi di rilievo penale che denotino una non perfetta conoscenza o applicazione delle modalità di custodia e detenzione di armi e munizioni. La detenzione di un quantitativo di cartucce superiore al limite di mille, in violazione dell’art. 26 della L. n. 110/1975, integra di per sé un reato-spia che giustifica l’adozione delle misure, a prescindere dalle ragioni dell’accumulo e dalla diligenza nella custodia.
Il Fatto
Un cacciatore settantunenne, titolare di licenza di porto di fucile, veniva trovato in possesso di oltre ottomila cartucce da caccia non denunciate, in violazione del limite di mille previsto dall’art. 26 della L. n. 110/1975. La scoperta avveniva nel corso di un controllo domiciliare effettuato dai Carabinieri dopo che l’uomo aveva denunciato un’aggressione subita durante un’attività venatoria.
A seguito della segnalazione, la Questura revocava il porto d’armi e la Prefettura adottava il divieto di detenzione di armi e munizioni, ingiungendo la cessione entro centocinquanta giorni. Il ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo l’assenza di un giudizio complessivo sulla sua personalità e la buona fede nella detenzione delle cartucce, accumulate in cinquant’anni di attività venatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il reato contestato è “specifico” e rileva di per sé ai fini dell’adozione dei provvedimenti, i quali, per giurisprudenza consolidata, hanno natura precauzionale e non sanzionatoria. La diligenza nella custodia e il rispetto dei limiti quantitativi valgono tanto per le armi quanto per le munizioni, sicché non giova al ricorrente enfatizzare le diverse modalità di detenzione delle une e delle altre.
Il Tribunale reputa irrilevanti, in sede amministrativa, le ragioni dell’accumulo delle cartucce: l’art. 26 della L. n. 110/1975, in vigore da oltre cinquant’anni, consente il possesso senza denuncia di sole mille cartucce e un cacciatore esperto non può fondatamente affermare di averlo male interpretato.
Quanto al giudizio di affidabilità, il Collegio osserva che esso può essere legato sia a condotte di spessore penale o qualificabili come pregiudizi di polizia, sia a fatti che denotano una non perfetta applicazione delle regole di custodia. Il caso in esame rientra in entrambe le casistiche: il ricorrente è stato deferito per un reato-spia e la sua condotta è stata gravemente negligente, avendo detenuto un quantitativo di cartucce sfuggito per anni al controllo dell’Autorità e potenzialmente utilizzabile da terzi per commettere reati.
Il Tribunale valorizza infine la contestazione della violazione dell’art. 186, comma 2, codice della strada, commessa lo stesso giorno dell’aggressione e costituente reiterazione di analoga infrazione del 2012: chi guida in stato di ebbrezza non offre affidamento circa il corretto uso delle armi. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la sinteticità degli scritti difensivi.
Nota della Redazione
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