Offerta anomala, vietata la modifica postuma dei costi della manodopera (TAR Lazio n. 1124 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’operatore economico non può modificare i costi della manodopera indicati nell’offerta economica, giacché l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 vieta che i chiarimenti resi in quella sede incidano sul contenuto dell’offerta economica. L’indicazione separata di tale voce, presidiata dall’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 a pena di esclusione, risponde all’esigenza di garantire serietà e sostenibilità dell’offerta sotto il profilo della tutela delle condizioni di lavoro, esigenza peculiare negli appalti labour intensive. La riduzione postuma di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta ne comporta l’inammissibile rettifica, con lesione del principio di parità di trattamento dei concorrenti, anche quando l’importo complessivo dell’offerta resti invariato. Il giudizio di incongruità costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale.

Il Fatto

Un comune ha indetto una gara per la conclusione di un accordo quadro quadriennale relativo al sistema integrato dei servizi per la domiciliarità, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Un consorzio si è collocato primo in graduatoria con un ribasso offerto e un costo della manodopera dichiarato inferiore alla stima della stazione appaltante.

Attivata la verifica dell’anomalia, l’operatore ha prodotto giustificazioni contenenti un’ulteriore riduzione del costo del personale, giustificata da economie su previdenza complementare, aliquote INAIL, IRAP, rivalutazione del t.f.r., indennità di turno e tasso di assenteismo. La stazione appaltante ha escluso il consorzio per modifica inammissibile dell’offerta e ha aggiudicato alla seconda classificata; il consorzio ha impugnato esclusione e aggiudicazione, con motivi aggiunti avverso la determinazione di aggiudicazione ed esecuzione anticipata.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla qualificazione del provvedimento di esclusione come atto plurimotivato: esso si fonda su ragioni indipendenti, ciascuna idonea a sorreggerlo, e resta legittimo ove anche una sola risulti conforme alla legge. La ricorrente ha contestato entrambi i profili, sia la possibilità di rimodulare i costi del personale a importo complessivo invariato, sia l’adeguatezza delle giustificazioni.

Sul primo ordine di censure il Tribunale richiama l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che preclude ai chiarimenti di modificare l’offerta tecnica ed economica, e l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, che impone l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza a pena di esclusione. Tale presidio serve a garantire la sostenibilità dell’offerta con riguardo alla tutela delle condizioni di lavoro, profilo centrale negli appalti ad alta intensità di manodopera.

La Corte aderisce all’orientamento secondo cui l’offerente può dimostrare la congruità con riferimenti interni all’offerta, ma non modificando un elemento essenziale quale il costo complessivo del personale. La sua variazione integra inammissibile rettifica dell’offerta economica, pregiudica gli interessi pubblici di tutela del lavoro e lede la parità di trattamento. Nella specie la riduzione è avvenuta proprio in sede di verifica dell’anomalia: l’esclusione è quindi legittima, rilevando il richiamo a Cons. Stato, sez. V, n. 6918 del 2025 e n. 3611 del 2025.

Il secondo mezzo, sul merito della valutazione, è comunque infondato. Il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale, con onere del ricorrente di allegare elementi sintomatici pregnanti. Il verbale ha ritenuto non dimostrata una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, avendo l’impresa azzerato voci di costo come malattia, gravidanza, infortunio, formazione e permessi.

La tabella dei giustificativi quantifica zero ore di assenza per tali causali: rappresentazione ictu oculi priva di credibilità su un arco contrattuale di quarantotto mesi. Il giudizio tecnico-discrezionale di non serietà dell’offerta non risulta perciò irrazionale né sproporzionato. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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