Rinnovo CCNL sopravvenuto e verifica di anomalia dell’offerta (Cons. Stato n. 1124 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di congruità dell’offerta il giudizio di anomalia si riferisce allo stato di fatto e di diritto esistente al momento di adozione del provvedimento della stazione appaltante. Il rinnovo del CCNL sopravvenuto dopo la formulazione dell’offerta, dopo la verifica di anomalia e dopo la sentenza di primo grado costituisce un dato nuovo, inidoneo a fondare l’illegittimità del provvedimento impugnato. Il motivo di appello che su tale sopravvenienza costruisca l’estensione dell’effetto conformativo della sentenza di annullamento è inammissibile, perché introduce una questione nuova rispetto al primo grado e prospetta una censura diversa da quella originaria. È inoltre infondato, posto che la valutazione di congruità non ha ad oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica, ma la sua complessiva attendibilità in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto.
Il Fatto
Una società cooperativa consortile impugna davanti al TAR Piemonte l’aggiudicazione del Lotto 4 di una procedura di gara europea per il servizio di trasporto di pazienti e materiali sanitari all’interno delle strutture di alcune aziende sanitarie piemontesi. Il TAR, con sentenza n. 690/2025, accoglie in parte il ricorso e annulla l’aggiudicazione in favore della controinteressata, respingendo però alcuni motivi relativi all’offerta tecnica.
La ricorrente appella i soli capi di rigetto, dichiarando di volerli valorizzare nella rinnovata valutazione di anomalia che la stazione appaltante dovrà svolgere. Si costituiscono l’azienda ospedaliera appaltante e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità del gravame. La causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il primo profilo di censura attiene alla sottostima dei costi della manodopera, per il mancato riconoscimento della rivalutazione delle retribuzioni secondo l’indice IPCA previsto dal CCNL Multiservizi. L’appellante deduce che il rinnovo contrattuale sottoscritto il 13 giugno 2025, con decorrenza da luglio 2025, avrebbe imposto una diversa stima del costo del personale e un conseguente maggiore onere economico.
Il Collegio ritiene fondate entrambe le eccezioni dell’azienda appellata. La sentenza di primo grado è pubblicata il 18 aprile 2025; il rinnovo contrattuale del 13 giugno 2025 è quindi sopravvenuto sia rispetto all’offerta, sia rispetto alla verifica di anomalia, sia rispetto alla sentenza impugnata. Da ciò deriva la novità della questione e, insieme, la sua infondatezza nel merito.
La pretesa dell’appellante presuppone l’accoglimento del motivo di primo grado, che è stato invece correttamente respinto sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente al momento di adozione del provvedimento. La stessa appellante ammette di aver prospettato nel primo grado l’indicizzazione IPCA e solo in appello il rinnovo del CCNL, il che conferma l’inesigibilità dell’adeguamento dell’offerta a un dato allora solo ipotetico.
Il TAR ha inoltre respinto il motivo valorizzando la possibile compensazione del maggiore onere con altri risparmi non considerati in sede di offerta, come gli sgravi contributivi per l’assunzione di personale qualificato come lungo disoccupato. Su questo argomento autonomo il motivo di appello non muove alcuna critica, con la conseguenza che l’autosufficienza della motivazione non contestata preclude comunque la pretesa estensione dell’effetto conformativo. Per la stessa ragione risulta infondato il secondo profilo, relativo al preteso effetto conformativo delle statuizioni di annullamento.
Il terzo profilo concerne il lavoro supplementare. L’eccezione di genericità è fondata: il motivo si limita a una critica complessiva dell’offerta, senza contestare analiticamente gli argomenti con cui il TAR ha escluso l’abuso dell’istituto, valorizzando la percentuale del 13,69 per cento delle ore e la conformità al CCNL Multiservizi. La genericità ridonda in infondatezza. Il ricorso in appello è pertanto respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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