Il diniego di rinnovo dell’autorizzazione pubblicitaria deve motivare su presupposti e tempi della gara (TAR Puglia n. 72 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni di spazi pubblici per l’installazione di impianti pubblicitari, configurandosi un rapporto di tipo concessorio, richiedono l’espletamento di una procedura competitiva ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE quando le risorse disponibili siano contingentate. Il diniego di rinnovo dell’autorizzazione non può limitarsi alla laconica affermazione della necessità di indire una gara, ma deve dare conto dei presupposti, dei tempi e delle modalità della procedura competitiva. È meramente apparente la motivazione che non circoscriva l’an, il quando e il quomodo della gara, sicché il provvedimento deve essere annullato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava i provvedimenti con cui il Comune aveva respinto le istanze di rinnovo di due autorizzazioni per impianti pubblicitari su suolo pubblico, risalenti al 2007. L’amministrazione aveva motivato il diniego affermando la necessità di espletare una procedura competitiva ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, senza ulteriori specificazioni. La società deduceva il vizio motivazionale dei provvedimenti e la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, chiedendo l’annullamento degli atti con domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama la qualificazione giuridica del rapporto tra ente locale e privato in materia di impianti pubblicitari, che si configura come concessione di area pubblica, come già chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2013. L’uso degli spazi pubblici contingentati deve essere allocato con gara, atteso che il criterio dell’ordine cronologico delle domande è meno idoneo ad assicurare l’interesse pubblico all’uso efficiente del suolo e il confronto concorrenziale tra operatori.
Il Collegio evidenzia che lo sfruttamento pubblicitario di spazi pubblici per attività d’impresa, in presenza di un numero limitato di autorizzazioni disponibili, deve essere sottoposto a procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, poiché il provvedimento attribuisce al titolare vantaggi economicamente rilevanti in grado di incidere sull’assetto concorrenziale del mercato.
Tuttavia, il Tribunale precisa che l’ente locale non può negare il rinnovo con un provvedimento che si limiti ad affermare la necessità di espletare la gara. L’amministrazione deve indicare nella motivazione gli elementi che circoscrivano l’an, il quando e il quomodo della procedura competitiva, così da rendere verificabile l’effettivo avvio del percorso di evidenza pubblica e il sacrificio imposto all’operatore uscente.
La motivazione dei provvedimenti impugnati, limitata alla mera asserzione della necessità della gara, è stata pertanto ritenuta meramente apparente. Il ricorso è stato accolto per la fondatezza del primo motivo, con assorbimento della doglianza relativa alla mancata comunicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, e gli atti sono stati annullati nei limiti di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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