Acquisizione per accessione al patrimonio comunale e autotutela: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Molise n. 305 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo — nella specie, la delibera di acquisizione per accessione al patrimonio comunale di un manufatto realizzato su area pubblica e la connessa comunicazione di avvio del procedimento — quando l’amministrazione, prima della decisione, abbia annullato in autotutela l’atto impugnato, eliminandone gli effetti lesivi. L’annullamento d’ufficio del provvedimento gravato determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese di lite, fermo l’obbligo per l’amministrazione resistente di rimborsare al ricorrente il contributo unificato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione ventennale di un’area pubblica per l’installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, riceveva una comunicazione di avvio del procedimento con la quale il Comune, rilevata la scadenza del rapporto e l’occupazione sine titulo, diffidava alla restituzione dell’area e richiedeva il pagamento di una somma per canoni e indennità. Prima della scadenza del termine partecipativo, il Consiglio comunale adottava una delibera con cui dichiarava l’interesse pubblico al mantenimento del manufatto e ne disponeva l’acquisizione per accessione al patrimonio indisponibile dell’Ente, ai sensi dell’art. 934 cod. civ., senza riconoscere alcun indennizzo e demandando l’avvio di una procedura di affidamento in concessione a terzi.
Avverso tali atti il concessionario proponeva ricorso, deducendo plurimi motivi incentrati sulla violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990, sul difetto di motivazione, sull’erronea applicazione dell’istituto dell’accessione e sulla violazione del principio di indennizzo di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU. Accolta la domanda cautelare monocratica, il Comune si costituiva depositando la delibera con la quale il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la sopravvenuta adozione dell’atto di autotutela, ha rilevato che l’annullamento d’ufficio della delibera impugnata e degli atti connessi aveva eliminato ogni effetto lesivo per il ricorrente. La dichiarazione di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa dalla parte in camera di consiglio, ha comportato la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza bisogno di esaminare il merito delle censure.
La pronuncia si fonda sul principio per cui l’autotutela dell’amministrazione, quando intervenga prima della decisione e sia satisfattiva dell’interesse del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese di lite è stata disposta in ragione della particolarità dell’esito, mentre è stato posto a carico del Comune resistente il rimborso del contributo unificato, in coerenza con la disciplina sul riparto delle spese processuali nel giudizio amministrativo a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
La sentenza, resa in forma breve ex art. 60 cod. proc. amm., non entra pertanto nel merito delle questioni sostanziali relative all’applicabilità dell’accessione ai manufatti realizzati su suolo pubblico e alla debenza di un indennizzo, questioni che restano assorbite dalla sopravvenuta caducazione degli atti impugnati.
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Nota della Redazione
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