Sospensione del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione sul canone unico patrimoniale (TAR Emilia-Romagna n. 407 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ. impone al giudice amministrativo la sospensione del giudizio ex art. 367, comma 1, cod. proc. civ., salvo che l’istanza sia manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Non è manifestamente infondata la questione di giurisdizione riguardante la controversia sul canone unico patrimoniale, la cui natura è stata ricostruita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel senso della giurisdizione del giudice tributario. La valenza pregiudiziale della questione di giurisdizione sussiste anche rispetto all’impugnazione del regolamento comunale presupposto, considerata la dequotazione della centralità dell’atto concessorio.
Il Fatto
La società, gestore dell’autostrada “A1” in forza di concessione, ha impugnato dinanzi al TAR l’accertamento esecutivo con cui il Comune ha contestato l’occupazione abusiva di spazi comunali, nei punti in cui il tracciato autostradale interseca ad altezze diverse alcune strade comunali, richiedendo il pagamento del canone unico patrimoniale per l’anno 2022, oltre indennità per l’abusività, sanzione amministrativa e interessi. La società ha altresì impugnato il regolamento comunale nella parte in cui prescrive il rilascio di autorizzazione o concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone per carenza dei presupposti.
Il Comune, costituitosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiedendo la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e invocando la sospensione del processo ex art. 10 cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 10, comma 1, cod. proc. amm., che ammette nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’art. 41 cod. proc. civ., con applicazione del primo comma dell’art. 367 cod. proc. civ.. Tale ultima disposizione impone al giudice di sospendere il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che il ricorso per regolamento preventivo proposto dal Comune non presenta profili di manifesta inammissibilità. Quanto alla fondatezza della questione di giurisdizione, il Collegio osserva che la controversia attiene al pagamento del canone unico patrimoniale, la cui natura è stata ricostruita dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 1° maggio 2026, n. 12225, che ha affermato la giurisdizione del giudice tributario.
La definizione del riparto di giurisdizione assume valenza pregiudiziale nel presente giudizio, costituendo la giurisdizione un presupposto processuale. Tale valenza pregiudiziale sussiste anche con riguardo all’impugnazione del regolamento comunale presupposto, tenuto conto di quanto rilevato dal Giudice regolatore della giurisdizione sull’obiettiva dequotazione della centralità dell’atto concessorio, come evidenziato dal T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, ord. 24 giugno 2026 n. 1200 in un caso simile.
Pertanto, il Tribunale dispone la sospensione del giudizio nelle more della decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione, onerando le parti di provvedere alla prosecuzione mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine perentorio di cui all’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., a pena di estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, cod. proc. amm., decorrente dalla comunicazione del venir meno della causa di sospensione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.