Sei scatti stipendiali dell’Arma dei Carabinieri computabili anche nell’indennità di buonuscita (TAR Puglia n. 1125 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, attribuisce sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 a opera del codice dell’ordinamento militare non ha fatto rivivere la previsione originaria che limitava il beneficio alla cessazione per età, inabilità o decesso: la reviviscenza è istituto eccezionale. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai soli fini del trattamento pensionistico e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è perentorio né assistito da decadenza.
Il Fatto
Alcuni ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, cessati dal servizio dopo i cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Chiedevano l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, oltre rivalutazione e interessi.
L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha eccepito l’assenza dei presupposti del beneficio, invocando l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il carattere decadenziale del termine del 30 giugno e i principi di sostenibilità della spesa previdenziale di cui all’art. 81 Cost. Alcuni ricorrenti hanno nel frattempo rinunciato all’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato l’estinzione parziale del giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Ha poi affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di diritti soggettivi perfetti in materia di pubblico impiego di regime pubblicistico.
Il nucleo argomentativo riguarda il rapporto tra l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la previgente disciplina limitativa. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 estendeva i sei scatti ai sottufficiali delle forze armate, ma solo per cessazione per età, inabilità o decesso, escludendo la cessazione a domanda. Il codice dell’ordinamento militare ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito quella disposizione. Il Tribunale esclude che l’abrogazione della norma novellatrice produca riviviscenza del testo originario: la reviviscenza è istituto eccezionale, come già affermato dal C.G.A.R.S. con le decisioni nn. 929 e 936 del 2022. Ne segue che anche il comma 15-bis deve ritenersi abrogato e che l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. lascia fermo l’art. 6-bis per tutte le forze di polizia.
Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis comprende gli appartenenti con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3807 del 2024.
Il Collegio respinge l’eccezione fondata sull’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997: quella norma opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2831 del 2023. Quanto al termine del 30 giugno, esso non è qualificato come perentorio e nessuna decadenza è comminata: si tratta di un onere che incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa.
Infine, il richiamo all’art. 81 Cost. non consente di attribuire alla previsione di legge un contenuto opposto a quello letterale: a fronte di una espressa previsione normativa l’attività interpretativa, anche costituzionalmente orientata, non può sovvertirne il senso. Il ricorso è quindi accolto nei confronti dei ricorrenti non rinunciatari, con accertamento del diritto alla rideterminazione del T.F.S.; sulle somme spettano i soli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Spese compensate.
Nota della Redazione
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