Improcedibile il ricorso sulla variazione della concessione demaniale dopo rinuncia agli atti (TAR Campania n. 8221 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnativa dell’atto generale presupposto determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso il provvedimento applicativo, quando quest’ultimo si limiti a dare mera attuazione alle regole di indirizzo dettate dall’atto generale non più contestato. Il difetto di interesse alla decisione non è escluso dalla mera affermazione dell’interesse all’annullamento del diniego conseguenziale, ove il ricorrente non chiarisca in che termini questo permanga. La sopravvenienza di nuovi atti amministrativi che ridefiniscano il criteri operativo delle variazioni concessorie incide sull’interesse alla impugnativa del diniego, poiché il riesame dell’istanza andrebbe condotto alla stregua dei nuovi criteri, oggetto di separato giudizio. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito e della complessità delle questioni.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2009 e successivamente prorogata, relativa a una zona posta nell’ambito portuale di un comune costiero, aveva partecipato con gli altri concessionari a un accordo finalizzato alla riqualificazione dell’arenile, assumendo a proprio carico gli oneri di realizzazione delle opere in cambio dell’estensione della durata delle rispettive concessioni.
Dopo la conclusione del primo stralcio dei lavori, il ricorrente aveva depositato istanza di variazione ex art. 24, comma 2, Reg. Esec. CdN, in conformità alla pregressa delibera di Giunta. Il Comune, con la delibera di G.C. n. 91 del 27 maggio 2022, aveva dettato nuove linee di indirizzo in materia di demanio marittimo, fissando la vigenza delle concessioni non oltre il 31 dicembre 2023 ed escludendo istanze di alterazione sostanziale delle concessioni esistenti. Con la nota prot. n. 14460 del 31 maggio 2022 il Comune aveva accolto solo parzialmente l’istanza di variazione, rigettando le modifiche sostanziali richieste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dato atto che, in vista della discussione di merito, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda di annullamento delle delibere giuntali impugnate, in quanto sostituite dalla successiva delibera di G.C. n. 130/2025. Il ricorrente ha tuttavia ribadito l’interesse all’annullamento del parziale diniego sulla istanza di variazione sostanziale della concessione demaniale.
In conformità alle richieste di parte e in omaggio al principio dispositivo, il Tribunale ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti, limitatamente alla domanda caducatoria relativa alle deliberazioni comunali. Restava da esaminare la domanda di annullamento del diniego di variazione.
Il Collegio ha ritenuto improcedibile anche tale domanda. La delibera di G.C. n. 91/2022, alla stregua dello ius superveniens, aveva adeguato la durata delle concessioni demaniali alla nuova scadenza e aveva escluso, già a monte, la possibilità per i concessionari di presentare richieste di variazione. È dunque in mera attuazione di tale deliberazione che il Comune ha emanato il diniego impugnato, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza della concessione e della non esaminabilità delle variazioni sostanziali.
Avendo il ricorrente rinunciato all’impugnativa dell’atto generale presupposto, non può che conseguirne l’improcedibilità dell’impugnativa avverso l’atto conseguenziale, che si è limitato a dare mera attuazione delle regole di indirizzo. Ad abundantiam, il Collegio ha rilevato che il ricorrente non chiarisce, se non con deduzioni generiche, in che termini permanga l’interesse alla decisione.
Con la delibera di G.C. n. 130/2025 e la successiva determinazione dirigenziale n. 648 del 2 luglio 2025, in ragione delle modifiche normative intervenute, è stato definito un nuovo assetto dei rapporti concessori, autorizzando esclusivamente le variazioni funzionali ex art. 24 CdN indispensabili per il corretto svolgimento delle attività, con esclusione delle variazioni che comportino estensione delle aree o nuove opere. Tali nuovi atti incidono sull’interesse alla impugnativa del diniego, poiché l’esame dell’istanza andrebbe condotto alla stregua dei nuovi criteri, oggetto di separato giudizio. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso nel suo complesso, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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