La lex specialis di concorso vincola la Commissione: riconosciuto il punteggio per il corso di primo soccorso non valutato (TAR Lazio n. 14499 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura selettiva e deve essere interpretato in termini strettamente letterali, vincolando rigidamente l’operato dell’amministrazione senza margini di discrezionalità, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. L’ampiezza della discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice è inversamente proporzionale al grado di dettaglio dei criteri previsti dal bando. È illegittima la mancata valutazione di un titolo espressamente contemplato nella Tabella A allegata al decreto del Capo della Polizia, quando la motivazione addotta non consenta di comprendere a quale previsione della lex specialis sia ancorata. Il giudice amministrativo, ove non residuino margini di discrezionalità, può attribuire direttamente il punteggio ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a..
Il Fatto
Un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato ha partecipato al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore, non collocandosi utilmente in graduatoria. Accedendo alla propria area personale della piattaforma telematica, il candidato rilevava che non tutti i titoli dichiarati erano stati valutati, in particolare il corso di “Operatore addetto alle squadre di primo soccorso”, e proponeva istanza di revisione. L’amministrazione rispondeva che il corso non rientrava nell’elenco previsto dall’art. 5, punto 7, del bando, senza fornire ulteriori chiarimenti. Il ricorrente impugnava pertanto gli atti della procedura, lamentando la mancata attribuzione del punteggio che gli avrebbe consentito di collocarsi utilmente in graduatoria.
Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva più volte il riesame della posizione del candidato, dapprima in sede monocratica e poi collegiale. L’amministrazione, con verbali successivi, confermava però la valutazione originaria, motivando in maniera sintetica. Il candidato proponeva quindi motivi aggiunti avverso ciascun verbale di riesame, deducendo l’elusione dei provvedimenti cautelari e la reiterata violazione dei criteri di valutazione. All’esito dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui il bando, quale lex specialis del concorso, vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione, che è obbligata alla sua applicazione senza margini di discrezionalità, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. Ne deriva che l’ampiezza del potere discrezionale tecnico della commissione è inversamente proporzionale al grado di dettaglio dei criteri previsti nel bando: quanto più questi sono specifici, tanto più la valutazione è vincolata.
Applicando tali principi, il collegio ritiene fondata la doglianza relativa al corso di “Operatore addetto alle squadre di primo soccorso”. Il bando e il verbale di individuazione dei criteri richiamano la Tabella A allegata al decreto del Capo della Polizia dell’8 marzo 2022, nella quale tale corso è classificato come corso “QLF” (qualificazione) con valutazione “D”, cui il bando attribuisce il punteggio di 0,20. La motivazione addotta dall’amministrazione nel verbale di riesame — secondo cui si tratterebbe di “corso BLSD che non rientra nell’elenco previsto” — è definita dal Tribunale criptica, non consentendo di comprendere a quale previsione della lex specialis sia ancorata. Il punteggio di 0,20 viene pertanto riconosciuto direttamente dal giudice, non residuando alcun margine di discrezionalità.
Quanto agli altri titoli, il collegio ritiene corretta la valutazione del corso “Operatore addetto al servizio controllo del territorio”, classificato tra i corsi di media qualificazione (Macro area C) con attribuzione di 0,40 punti, nonché quella dei corsi di alfabetizzazione informatica, rientranti nella categoria B9 con punteggio di 0,5. Infine, il TAR esclude la fondatezza della doglianza relativa alla seconda patente ministeriale: dal foglio matricolare risulta che la patente del 1998 costituisce estensione della patente ministeriale già valutata, e la Tabella A ricomprende tutti i certificati nella stessa voce della Macro area D, cui il bando attribuisce 0,20 punti. L’eventuale valutazione cumulativa avrebbe integrato un cumulo di punteggio non previsto dalla lex specialis.
Il Tribunale precisa inoltre che la valutazione resa in sede cautelare è precaria e non costituisce giudicato, potendo essere disattesa all’esito del più approfondito esame del merito. Nel caso di specie l’amministrazione ha adempiuto agli ordini di riesame, seppur non attribuendo il punteggio richiesto, e ogni riesame è stato eseguito con riguardo alla specifica posizione del candidato. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti limitatamente al profilo del corso di primo soccorso, con annullamento in parte qua della graduatoria e obbligo per l’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente con l’attribuzione di 0,20 punti ulteriori. Le spese di lite sono compensate per la soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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