Fallimento della ricorrente e mancata riassunzione: processo estinto (TAR Puglia n. 1126 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’apertura del fallimento della società ricorrente determina l’interruzione del processo e la capacità di stare in giudizio spetta alla curatela fallimentare, quale organo della procedura incaricato dal giudice delegato. È la curatela a dover assumere l’iniziativa di riassunzione del processo nel termine perentorio di novanta giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, dalla quale deve ritenersi acquisita la conoscenza legale dell’evento interruttivo. In difetto di riassunzione nel termine, il giudizio amministrativo va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 80 cod. proc. amm. e dell’art. 43 r.d. n. 267/1942.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al TAR l’annullamento del decreto del Commissario ad acta dell’ARO 8/BA n. 58 del 12 luglio 2019, con cui era stato revocato il progetto unitario d’ambito relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. Il provvedimento revocava anche il precedente decreto commissariale n. 2 del 14 aprile 2015 e nominava il responsabile dell’ufficio comune di ARO e il RUP.

Unitamente all’annullamento, la società domandava l’accertamento del diritto a proseguire il servizio di nettezza urbana, il riconoscimento degli emolumenti maturati e delle indennità ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990, oltre al risarcimento del danno. Si costituivano l’Agenzia territoriale regionale, il Comune capofila e altro Comune. Il Comune resistente eccepiva l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione da parte della curatela fallimentare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di estinzione sollevata ai sensi dell’art. 80 cod. proc. amm. e dell’art. 43 r.d. n. 267/1942. La società ricorrente era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale, pubblicata il 24 giugno 2020. La curatela non aveva proposto istanza di riassunzione nei novanta giorni dalla pubblicazione.

Il giudice richiama la disciplina speciale fallimentare: l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo e nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. La regola trova conferma nell’art. 143 d.lgs. n. 14/2019 e costituisce applicazione, in ambito concorsuale, del principio dell’art. 75 cod. proc. civ., per cui stanno in giudizio solo le persone che hanno il libero esercizio dei diritti fatti valere.

Viene richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 11287 del 2023, secondo cui il soggetto fallito è in linea generale privo della capacità di stare in giudizio. La capacità processuale spetta dunque alla curatela, organo della procedura incaricato dal giudice delegato, cui compete anche l’iniziativa di riassunzione.

Quanto alla decorrenza del termine, il TAR lo ancora alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Per un organo chiamato a svolgere un vero ufficio pubblico, la curatela ha l’onere di acquisire notizia dei giudizi pendenti e di riassumerli diligentemente per conto del fallito. Nel caso concreto manca del tutto un atto finalizzato alla reviviscenza del processo nel termine.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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