Ottemperanza al giudicato e quantificazione del danno da espropriazione illegittima (C.G.A.R.S. n. 231 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta la perdurante inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato risarcitorio e, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., ne ordina l’esecuzione, detratto quanto già corrisposto. La determinazione del valore venale dell’immobile può essere ancorata agli esiti di una verificazione disposta in corso di causa, scegliendo all’interno della fascia di oscillazione il valore che si ritiene congruo. La nomina del Commissario ad acta è legittima sin d’ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine assegnato o di mancato accordo tra le parti.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo C.G.A.R.S. n. 871 del 2023, che aveva riconosciuto, in accoglimento parziale del loro appello, ulteriori voci di danno per l’illegittima espropriazione di un immobile di loro proprietà. Il precedente grado di merito aveva già liquidato il danno emergente e gli interessi legali.

Notificata la sentenza all’Amministrazione regionale, i ricorrenti hanno contestato la persistente inerzia nella liquidazione delle somme e hanno chiesto la nomina di un Commissario ad acta. Si sono costituiti l’Assessorato regionale e la Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, con ordinanza collegiale n. 777 del 2024, aveva disposto una verificazione per determinare il valore dell’immobile, sia alla data della restituzione sia all’attualità, ancorando a tali valori la successiva quantificazione delle voci di danno. I verificatori, assicurato il contraddittorio, hanno depositato la relazione nel giugno 2025.

L’Amministrazione ha rappresentato l’avvenuto pagamento di una somma per ciascun ricorrente, oltre alle spese di lite, prendendo atto degli esiti della verificazione. I ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato. Il Collegio accerta l’inottemperanza e condanna l’Assessorato a dare piena e integrale esecuzione al giudicato. Ai fini della quantificazione, il valore venale dell’immobile è riconosciuto in euro 600.000,00: all’interno della fascia indicata dai verificatori, l’alea della stima giustifica la scelta del valore intermedio. Le voci di danno dovute sono sia quelle liquidate dal T.a.r. sia quelle riconosciute in appello, con assorbimento delle prime nelle seconde.

Pertanto l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., deve proporre ai ricorrenti, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la somma a titolo di risarcimento, detratto quanto già versato. Trattandosi di calcoli aritmetici, il Collegio demanda tale operazione all’Amministrazione stessa.

In caso di infruttuoso decorso del termine o di mancato accordo sulla somma, è sin d’ora nominato il Commissario ad acta, con facoltà di delega. Qualora insediato, gli è riconosciuto un acconto di euro 5.000,00 a carico dell’Amministrazione, potenzialmente anche a saldo. Le spese della verificazione sono definitivamente poste a carico dell’Assessorato, come le spese di lite del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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