Variante al PGT superata da nuovo strumento urbanistico e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 1127 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale, integralmente sostitutivo del precedente e disciplinante anche l’area del ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso avverso il piano superato per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando il nuovo strumento riproduca la medesima destinazione. La variante generale non è mai, per sua natura, meramente confermativa delle disposizioni anteriori. La domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., deve essere formalizzata nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.; se le circostanze determinanti l’improcedibilità sono già note, il termine coincide con quello della memoria di discussione diretta alla precisazione delle domande.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un’area e di un fabbricato nel Comune di Bresso, classificati nel PGT come Tessuto Consolidato Produttivo Artigianale Industriale. Con l’adozione della variante generale al piano, essi presentavano osservazioni per ottenere la riclassificazione in zona residenziale, sul presupposto che la parte produttiva del compendio fosse stata ceduta a terzi da tempo.

Il Comune respingeva l’osservazione, ritenendo il PGT non deputato a sanare situazioni puntuali di utilizzo non conforme e confermando l’azzonamento produttivo per l’unitarietà del complesso. Approvata definitivamente la variante, i proprietari impugnavano la deliberazione consiliare e gli atti connessi con quattro motivi, deducendo eccesso di potere, travisamento dei presupposti, contraddittorietà con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e violazione dell’art. 42 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune. Nelle more del giudizio l’amministrazione ha approvato un nuovo strumento urbanistico, disciplinante anche l’area dei ricorrenti, non impugnato. Da ciò deriva che nessun vantaggio potrebbe scaturire dall’annullamento degli atti ormai superati.

Il Tribunale precisa che è irrilevante la circostanza che nel nuovo piano l’area abbia mantenuto la destinazione già assegnata. La rielaborazione integrale di uno strumento urbanistico non può considerarsi meramente confermativa delle precedenti disposizioni, neppure nelle parti riproduttive degli strumenti anteriori. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 7782 del 2003 e la giurisprudenza successiva, il Collegio afferma che, intervenuto altro strumento completamente sostitutivo, nessun interesse residua a discutere del piano precedente, palesandosi inutiliter data un’eventuale pronuncia sul primo atto.

Quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, formulata solo con la memoria di replica, il Collegio la dichiara inammissibile. L’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022 ha sì ritenuto sufficiente dichiarare l’interesse risarcitorio, ma ha richiesto che la dichiarazione sia resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., a garanzia del contraddittorio.

Poiché gli atti determinanti l’improcedibilità erano noti ai ricorrenti già dal 2022, il termine per la dichiarazione coincide con quello della memoria di discussione diretta alla precisazione delle domande (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 8858 del 2023). Non rileva in senso contrario la replica all’eccezione comunale, poiché l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e il relativo onere incombe sul ricorrente. Il ricorso è pertanto improcedibile e la domanda di accertamento inammissibile, con compensazione delle spese in ragione dell’attività amministrativa sopravvenuta e della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *