Chiusura di balconata coperta con vetrate integra abuso edilizio autonomo (TAR Campania n. 1021 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di una balconata o terrazza aperta, ancorché coperta, in un vano chiuso e stabilmente utilizzabile mediante infissi vetrati e porta integra un intervento edilizio autonomo, ulteriore rispetto al titolo che ha assentito lo spazio aperto, e ne modifica la consistenza funzionale e volumetrica. Non si tratta di mera variazione estetica del prospetto. Quando il portico, la loggia o il balcone coperto vengono chiusi, viene meno la condizione di apertura che ne giustifica la non computabilità planovolumetrica. L’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 non è norma di sanatoria e non consente di convertire in legittima un’opera diversa da quella assentita. La fiscalizzazione dell’abuso opera solo entro i limiti tassativi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 e non costituisce alternativa ordinaria alla demolizione.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare inserita in un fabbricato assentito con licenza edilizia del 1974. Con concessione edilizia del 1995 il Comune aveva autorizzato, per il complesso condominiale, un ampliamento dei balconi, consentendo la realizzazione di uno spazio aperto ma coperto, delimitato a sud e a ovest da parapetto in muratura e pilastri d’angolo. Successivamente il ricorrente ha chiuso tale spazio con due superfici vetrate sui lati sud e ovest e con una porta sul lato nord.
Per queste opere ha presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, respinta dal Comune per la localizzazione dell’immobile in area vincolata e per l’assenza di titolo. Il diniego è stato impugnato e il ricorso respinto con sentenza del 2016, confermata dalla declaratoria di perenzione dell’appello. Il Comune ha quindi adottato l’ordinanza di demolizione del 4 gennaio 2023, oggi impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità dell’intervento dei comproprietari di un’unità immobiliare del medesimo fabbricato, riconoscendo loro una posizione qualificata e differenziata al mantenimento dell’assetto ripristinatorio, poiché l’eventuale annullamento dell’atto repressivo inciderebbe in modo non meramente riflesso sulla loro sfera di utilità.
Nel merito il ricorso è infondato. L’esame dei motivi non può prescindere dall’accertamento già intervenuto sulla domanda di condono: la sentenza del 2016 ha definitivamente confermato il diniego, affermando la corretta applicazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico anteriore, in assenza o difformità dal titolo e non conformi alla disciplina urbanistica. La perenzione dell’appello ha reso definitivo tale accertamento, con la conseguenza che il presente giudizio è sede meramente consequenziale e non possono essere rimessi in discussione né l’abusività delle opere, né la loro non sanabilità.
Il primo motivo non è condiviso. La concessione del 1995 ha assentito lo spazio aperto coperto, non la sua successiva chiusura stabile. La trasformazione in vano chiuso e stabilmente utilizzabile integra un intervento ulteriore, autonomamente rilevante sul piano urbanistico-edilizio, perché sottrae lo spazio alla sua originaria condizione aperta e lo incorpora nell’area abitabile. Il richiamo alle previsioni regolamentari sui portici aperti non è decisivo, poiché proprio l’apertura costituisce il presupposto della disciplina invocata. L’ordinanza è sufficientemente determinata: individua l’abuso nelle superfici vetrate e nella porta, senza imporre l’eliminazione del balcone assentito.
Anche il secondo motivo è infondato. La circolare MIBACT n. 33 del 2009 non ha valore normativo cogente e non deroga alla disciplina del condono in area vincolata. La pronuncia richiamata dal ricorrente ha attribuito alla soglia del 25% il valore di parametro orientativo, non di franchigia generalizzata dalla demolizione. Quanto all’art. 9-bis, esso impone di ricostruire lo stato legittimo sulla base dei titoli, ma non è norma di sanatoria: i titoli del 1974 e del 1995 coprono il fabbricato e il balcone aperto, non la veranda.
Il terzo motivo è parimenti respinto. L’art. 34 consente la sanzione pecuniaria sostitutiva solo quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte conforme; la fattispecie è stata qualificata come realizzazione sine titolo di un intervento autonomo, ricadente nell’art. 31. Il presupposto materiale non è dimostrato: le opere possono essere rimosse senza grave pregiudizio e la stessa descrizione del ricorrente conferma che si tratta di elementi di chiusura, non di componenti strutturali. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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