Selezione universitaria, legittima la valorizzazione delle funzioni assistenziali messe a bando (TAR Emilia-Romagna n. 34 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di chiamata di professore universitario di seconda fascia, il bando che indica le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e assistenziali del vincitore non viola l’art. 18, comma 1, lett. a), legge n. 240/2010, perché tale disposizione va letta insieme alla potestà regolamentare riconosciuta agli Atenei, che consente di contestualizzare il profilo in relazione alle esigenze assistenziali e convenzionali. La Commissione giudicatrice, una volta predeterminati i criteri nella prima riunione a candidati non noti, può specificare i sub-punteggi in fase valutativa senza integrare nuovi parametri. È legittima la valorizzazione dell’attività assistenziale coerente con le funzioni messe a bando, rientrando il relativo apprezzamento nella discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento del fatto.

Il Fatto

Un candidato impugna gli atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia bandita da un Ateneo, comprensivi del bando, della nomina della Commissione, dei verbali e del decreto rettorale di approvazione degli atti. Alla selezione partecipavano soltanto due candidati. Il ricorrente contesta la definizione delle funzioni poste a bando, la fissazione asseritamente postuma dei criteri di valutazione e la correttezza delle operazioni valutative. Il ricorrente risulta secondo in graduatoria per uno scarto minimo dal vincitore.

L’Ateneo e il controinteressato si costituiscono, eccependo in via preliminare il difetto di interesse per mancato superamento della soglia di idoneità fissata dall’art. 6, comma 4, del Regolamento di Ateneo, e nel merito la legittimità dell’operato della Commissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità: il ricorrente, chiedendo un punteggio maggiore a proprio favore, ha interesse alla decisione, poiché la soglia di idoneità è superabile proprio all’esito del lamentato riconoscimento di ulteriori titoli.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa valutazione dell’attività di ricerca scientifica, in particolare dei brevetti, rispetto ai criteri di cui all’art. 4 D.M. n. 344/2011. Il Collegio rileva che dal verbale emerge il profilo curriculare di entrambi i candidati, comprensivo dei brevetti e delle relazioni congressuali, e che l’attività di ricerca rientra pacificamente nel curriculum ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo. La pretesa omissione è dunque infondata.

Con il secondo motivo si censura l’articolazione dei sub-criteri per le pubblicazioni scientifiche, asseritamente introdotti a candidati ormai noti. Il Collegio osserva che il verbale della prima riunione scandisce già i cinque criteri con un massimo di quindici punti e determina fino a venticinque punti la consistenza complessiva. Il sub-punteggio di 0,2 deriva da una semplice divisione rispetto al tetto prefissato: non si tratta di nuovi parametri ma di motivazione dei criteri già predeterminati, secondo il principio di Cons. Stato n. 7586 del 2023. Il motivo è respinto.

Con il terzo motivo si contesta l’eccessiva specificità del profilo e la sottesa preminenza della cardiologia interventistica. Il Collegio, richiamando le previsioni del Regolamento di Ateneo e la convenzione interistituzionale, ritiene che l’indicazione delle specifiche funzioni sia legittima e coerente con l’art. 18, comma 1, lett. a), legge n. 240/2010, senza che emerga alcuna illogicità nella valorizzazione dell’attività assistenziale pertinente. Anche tale censura è infondata.

Con il quarto motivo si prospetta la manifesta irragionevolezza di singoli punteggi. Il Collegio, muovendo dal principio di Cons. Stato n. 8865 del 2025, ribadisce che la valutazione comparativa è globale e non richiede la motivazione analitica di ciascuna voce. Nel merito, la proporzione tra numero complessivo dei lavori e punteggio attribuito risulta omogenea, e il ricorrente non ha allegato parametri idonei a dimostrare la maggior rilevanza dei brevetti rispetto alle funzioni poste a bando. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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