Clausole espulsive da refuso e sindacato sull’anomalia dell’offerta (TAR Lazio n. 1128 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di servizi e forniture la clausola del disciplinare che impone a pena di esclusione una dichiarazione di impegno a sostenere i costi di adeguamento del progetto esecutivo alle migliorie proposte costituisce un mero refuso redazionale, poiché l’art. 41, comma 12, d.lgs. n. 36/2023 articola la progettazione in un unico livello e non contempla tale elaborato. La stazione appaltante non può dunque escludere l’offerente che abbia compilato l’offerta secondo il facsimile dalla stessa predisposto, prevalendo la tutela dell’affidamento. Il giudizio di anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale, con onere del ricorrente di introdurre elementi sintomatici pregnanti. È inammissibile per difetto di interesse la censura che, ove accolta, dimostrerebbe l’illegittimità della propria offerta. La tardiva comunicazione dell’aggiudicazione, infine, ha funzione meramente acceleratoria e non invalida la procedura.
Il Fatto
Il Comune di Veroli ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, per sessanta mesi, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene urbana, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e gestione attribuita alla stazione unica appaltante provinciale.
All’esito della valutazione, la controinteressata si è collocata al primo posto con 95,000/100, seguita dalla ricorrente con 93,880/100; entrambe le offerte sono risultate anomale e sono state sottoposte a verifica. Il responsabile unico del procedimento ha ritenuto congrua l’offerta della prima graduata e il Comune ha aggiudicato la gara. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione deducendo la violazione della clausola di standstill, l’assenza di una dichiarazione prescritta a pena di esclusione e l’inadeguatezza della motivazione sul giudizio di non anomalia.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge il primo motivo ricordando che il termine per la comunicazione degli esiti di gara ha funzione meramente acceleratoria: la sua inosservanza non invalida l’aggiudicazione, ma incide solo sulla decorrenza del termine di impugnazione e sulla scadenza del termine dilatorio. Il contratto non è stato stipulato e l’amministrazione ha motivato in modo non irragionevole l’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 17, comma 9, d.lgs. n. 36/2023.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale qualifica la fattispecie come appalto di servizi e richiama l’art. 41, comma 12, d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 4-bis dell’allegato I.7: la progettazione si articola in un unico livello e il progetto esecutivo non è previsto. Le clausole del disciplinare che impongono la dichiarazione di adeguamento del progetto esecutivo sono quindi frutto di un refuso, tanto più che il modulo di offerta economica approntato dall’amministrazione non la contiene.
Il collegio aggiunge che l’esigenza di tutelare l’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere l’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile dalla stessa predisposto, richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Il giudizio di anomalia costituisce discrezionalità tecnica sindacabile solo per macroscopica illogicità, e il ricorrente deve fornire elementi sintomatici pregnanti. Sul costo del personale la censura è inammissibile per difetto di interesse: la ricorrente ha offerto un importo inferiore a quello dell’aggiudicataria, sicché l’accoglimento dimostrerebbe l’illegittimità della propria proposta.
Sul costo degli automezzi la contestazione si fonda su stime opinabili che non superano la soglia patologica, risultando anzi un valore medio superiore alla quotazione di gara. Sulle spese generali la censura è generica, perché non dimostra l’incapienza dell’importo rispetto ai costi della sede operativa, inclusi nella voce. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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