Occupazione illegittima e sopravvenuta incostituzionalità dell’art. 43 (C.G.A.R.S. n. 59 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna l’amministrazione a un facere fondato su una norma di legge non perde efficacia se, nelle more dell’esecuzione, sopravvenga una declaratoria di incostituzionalità di quella norma. Il rapporto giuridico non è ancora esaurito e l’amministrazione deve valutare se il compimento dell’attività sia divenuto giuridicamente impossibile. Se la norma dichiarata illegittima è stata sostituita da altra disposizione che consente il medesimo risultato, il facere si esegue secondo la normativa vigente. Il credito liquidato con sentenza di ottemperanza passa da debito di valore a debito di valuta: sul residuo spettano solo gli interessi legali fino al soddisfo, non la rivalutazione monetaria. Il proprietario che nel giudizio di cognizione ha optato per il risarcimento ha rinunciato alla restituzione e non può invocare, in executivis, ulteriori poste risarcitorie.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area occupata dal Comune per la realizzazione di un piano di edilizia residenziale pubblica, aveva ottenuto nel 2010 una sentenza che condannava l’amministrazione al risarcimento del danno, previa acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001. Seguiva una sentenza di ottemperanza del 2012 che quantificava la sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, e riconosceva il commissario ad acta.
Dopo un accordo dilatorio sui tempi di pagamento e versamenti parziali, il proprietario proponeva nel 2024 un nuovo ricorso per ottemperanza, chiedendo l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il pagamento delle spese di registrazione e somme ulteriori a titolo di occupazione illegittima. Il TAR accoglieva solo in parte e il ricorrente appellava, dolendosi tra l’altro dell’applicazione dell’art. 43 anziché dell’art. 42-bis e del mancato riconoscimento di ulteriori importi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal contenuto del giudicato del 2010. Quella sentenza, pur imponendo l’adozione del provvedimento acquisitivo secondo la normativa allora vigente, aveva affermato che nei casi di occupazione usurpativa il proprietario può optare per la restituzione o per il risarcimento, e che con la domanda risarcitoria si realizza la perdita del diritto di proprietà. L’appellante, quindi, non può pretendere alcuna somma ulteriore rispetto a quella già liquidata in sede di ottemperanza.
Il punto centrale riguarda l’esecuzione del facere. La Corte ritiene fondato il motivo sulla violazione dell’art. 42-bis. Quando, dopo il giudicato e prima dell’esecuzione, intervenga una declaratoria di incostituzionalità della norma posta a base della condanna, l’amministrazione deve tenerne conto: il rapporto non è ancora esaurito, perché manca il compimento dell’attività oggetto della condanna.
L’amministrazione deve perciò verificare se la sopravvenienza renda giuridicamente impossibile quel compimento. Nel caso concreto l’art. 42-bis ha sostituito l’art. 43 dichiarato illegittimo, e il facere resta possibile: il provvedimento acquisitivo va adottato secondo la norma vigente. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento secondo cui in ottemperanza occorre indagare la compatibilità del ripristino con lo stato di fatto e di diritto nel frattempo prodottosi (Cons. Stato, sez. VI, n. 6229 del 2022) e il limite all’esecuzione del giudicato a fronte di sopravvenienze (Cons. Stato, sez. V, n. 2883 del 2024).
Quanto al credito, il Comune va condannato al residuo effettivamente dovuto, detratto quanto già versato e fino al raggiungimento della somma liquidata. Sul residuo spettano unicamente gli interessi legali fino al soddisfo, perché il debito di valore si è convertito in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale, con esclusione della rivalutazione monetaria (Cons. Stato, sez. III, n. 5720 del 2020). L’appello è quindi parzialmente accolto, con conferma del termine di centoventi giorni e del commissario ad acta già nominato, e spese compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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