Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse da rinuncia espressa (TAR Marche n. 974 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando le parti costituite abbiano raggiunto un accordo in tal senso.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Marche la determina dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la revoca in autotutela dell’autorizzazione all’installazione di un cartello pubblicitario permanente, nonché gli atti presupposti, tra cui la segnalazione dell’impianto difforme dal piano generale degli impianti pubblicitari. Il ricorso era stato notificato e depositato nei termini; si era costituito in giudizio il Comune intimato, mentre la società controinteressata non si era costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che la società ricorrente, con atto depositato in data 12 giugno 2026, aveva dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Comune resistente, con coeva dichiarazione, aveva aderito alla richiesta di compensazione.
Alla luce di tali dichiarazioni, il Tribunale ha ritenuto che ricorressero i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., norma che disciplina la pronuncia di rito quando, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse della parte alla definizione della controversia.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, tenuto conto dell’accordo intervenuto tra le parti costituite, in applicazione del principio per cui la soccombenza virtuale non rileva quando la definizione del giudizio dipende da una causa sopravvenuta ed estranea alle ragioni di merito.
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Nota della Redazione
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