Abuso edilizio, non contestazione del Comune e ordine di demolizione non sostenuto (TAR Lazio n. 1129 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce attività di natura vincolata e non è assistito dalle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, né richiede una motivazione sulle ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. Il decorso del tempo tra realizzazione dell’illecito ed emissione della sanzione non radica alcun legittimo affidamento e non impone un onere motivazionale rafforzato, neppure quando destinatario sia il titolare attuale del bene non responsabile materialmente dell’abuso, in coerenza con il carattere di realità della misura demolitoria. Nell’accertamento della legittimità del provvedimento, la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione rende applicabile l’art. 64 cod. proc. amm.: gli assunti dell’atto introduttivo non contestati, se valutabili, possono fondare l’annullamento dell’ordine di demolizione.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, l’ordinanza n. 80 del 12 marzo 2014 con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune non si è costituito in giudizio.
I ricorrenti deducono la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di una motivazione rafforzata, resa necessaria dal lungo lasso di tempo intercorso tra accertamento e repressione dell’abuso. Il ricorso giunge alla decisione all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’attività di repressione degli abusi edilizi è vincolata e non richiede il preavviso di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, né il riconoscimento delle prerogative partecipative, compresa la presentazione di osservazioni. Il richiamo è al consolidato orientamento di Cons. St., II, n. 3971/2019 e alle pronunce conformi dei giudici regionali.
Il Collegio aggiunge che l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 esclude comunque effetti invalidanti: i provvedimenti sanzionatori edilizi non richiedono comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato alcun elemento idoneo a dimostrare un diverso esito dell’azione amministrativa.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Dopo la Adunanza plenaria n. 9/2017 è consolidato che il tempo trascorso non incide sulla doverosità della sanzione né genera affidamento. La giurisprudenza richiamata (Cons. St., V, n. 7322/2021; Cons. St., I, n. 1431/2023) esclude ogni onere motivazionale ulteriore. Il decorso del tempo, lungi dal radicare la posizione dell’interessato, rafforza il carattere abusivo dell’intervento, trattandosi di illecito permanente.
Tale regola vale anche quando destinatario dell’ordine sia il titolare attuale del bene non responsabile materialmente dell’abuso, in coerenza con il carattere di realità della misura demolitoria.
Il ricorso è tuttavia accolto per una ragione diversa, fondata sull’art. 64 cod. proc. amm.. La mancata costituzione del Comune rende non contestati gli assunti attorei: la natura di opere di modesta entità, la mancata esplorazione della sanzione pecuniaria sostitutiva e la possibile sanabilità dell’intervento, con creazione di un volume inferiore al 20% dell’edificio principale. Tali allegazioni, se non decisive, sono comunque valutabili e idonee a infirmare la motivazione del provvedimento, con possibile contenuto diverso. Gli atti impugnati sono pertanto annullati. Spese irripetibili.
Nota della Redazione
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