Ottemperanza all’ordine di riesame del titolo estero e improcedibilità per sopravvenuto adempimento (Cons. Stato n. 1129 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica la conformità del provvedimento adottato in riedizione del potere alle coordinate ermeneutiche del giudicato. Quando l’amministrazione emette un atto che recepisce le prescrizioni impartite, l’originaria inerzia è superata e il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuto adempimento. La valutazione del giudice si concentra sulla parte motivazionale del nuovo provvedimento, non sull’esito favorevole o sfavorevole della pretesa sostanziale. La compensazione delle spese risponde a peculiari motivi della fase esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento rilasciato in Romania, per esercitare in Italia la professione di docente nella scuola secondaria di II grado. L’amministrazione aveva opposto un diniego, sul presupposto che il percorso formativo post universitario non fosse stato ritenuto abilitante dal Ministero rumeno, perché l’aspirante docente non aveva seguito l’intero percorso accademico in Romania.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6158/2020, riformava la decisione e annullava il diniego per difetto di istruttoria e per mancata valutazione del titolo estero ai fini del riconoscimento in Italia. Seguivano due giudizi di ottemperanza per l’inerzia dell’amministrazione. Con la sentenza n. 8263/2025 il Consiglio reiterava l’ordine, assegnava trenta giorni e minacciava le astreintes.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’intera vicenda esecutiva e rileva che, in data 30 ottobre 2025, il delegato del commissario ad acta ha depositato il provvedimento adottato il 28 ottobre 2025 in sede di riedizione del potere. L’atto reca il rigetto dell’istanza di riconoscimento e precisa che non incide sulla possibilità di accedere all’insegnamento in qualità di docente non abilitato, in relazione ai titoli posseduti e ai requisiti dell’ordinamento italiano.

Il punto centrale della decisione è il sindacato di ottemperanza. Il Consiglio non riesamina il merito della pretesa, ma verifica se il nuovo provvedimento si conformi alle coordinate ermeneutiche e ai profili di valutazione comparativa prescritti dalla sentenza ottemperanda. Il Collegio prende atto che l’atto appare conforme, nella parte motivazionale, a quelle prescrizioni.

Da qui la conseguenza processuale. L’avvenuto adempimento, nei termini descritti, determina l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza. La decisione conferma l’impostazione per cui il giudizio esecutivo si chiude quando l’amministrazione abbia concretamente riesercitato il potere secondo le indicazioni del giudice, anche se l’esito sostanziale resta negativo per il ricorrente.

Il Collegio compensa le spese per peculiari motivi. La vicenda aveva richiesto più passaggi esecutivi e reiterazioni dell’ordine, ma il nuovo provvedimento ha infine recepito le prescrizioni. Il P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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