La delibera di indirizzo sul rimborso spese legali non lede l’interesse del dipendente (TAR Abruzzo n. 232 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera di giunta comunale di mero indirizzo, con cui l’amministrazione si limita a richiamare in modo ricognitivo la disciplina vigente in materia di rimborso delle spese legali ai dipendenti, in vista di un riscontro delle relative istanze, non è lesiva della posizione giuridica del singolo richiedente. Tale atto non incide in via immediata e diretta sulle singole domande di rimborso e non vincola l’organo dirigenziale competente a provvedere. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., difettando l’attualità della lesione in assenza di un atto applicativo successivo.
Il Fatto
Con delibera dell’11 marzo 2020 il Comune di Vasto formulava un atto di indirizzo al Dirigente del Servizio Avvocatura, finalizzato alla ricognizione delle richieste inevase di rimborso delle spese legali presentate da dipendenti ed ex dipendenti comunali. Alcuni dipendenti e loro difensori in procedimenti penali, originati dall’esercizio delle funzioni istituzionali, impugnavano la delibera deducendo vizi di incompetenza ed eccesso di potere per disparità di trattamento. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione attiva per la natura collettiva del ricorso e il difetto di interesse, trattandosi di atto privo di carattere lesivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse diretto, concreto e attuale, rilevando la natura non provvedimentale dell’atto impugnato. La delibera è stata qualificata come atto di mero indirizzo, rivolto all’organo dirigenziale, privo di effetti immediati e diretti sulla posizione dei singoli richiedenti, non disponendo in concreto sulle istanze di rimborso.
Il Collegio ha precisato che la delibera non vincola il dirigente competente, limitandosi a richiamare in modo ricognitivo la disciplina sopraordinata vigente in materia, che l’organo sarà comunque tenuto ad osservare nel riscontrare le domande. Tale carenza di efficacia conformativa esclude la lesività attuale dell’atto, rendendo necessaria l’adozione di un successivo provvedimento applicativo per radicare l’interesse alla impugnazione.
La decisione si fonda sul principio per cui l’interesse al ricorso richiede un pregiudizio concreto, attuale e direttamente riconducibile all’atto impugnato, non ravvisabile in un provvedimento che non incide sulla sfera giuridica dei ricorrenti né preclude la successiva tutela avverso gli atti di gestione delle singole richieste. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.