Accesso ai finanziamenti ISI anche per le società agricole senza dipendenti (TAR Veneto n. 443 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei finanziamenti ISI dell’INAIL destinati alle micro e piccole imprese agricole, il requisito della regolarità assicurativa e contributiva previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico non preclude l’accesso al beneficio alla società semplice agricola priva di dipendenti. Tale società non è tenuta a costituire un rapporto previdenziale con l’INPS, poiché non è centro di imputazione del lavoro ma strumento organizzativo dell’attività dei soci. La verifica della regolarità contributiva va compiuta con riguardo ai soci coltivatori diretti, sui quali ricade direttamente l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale agricola ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis, del d.lgs. n. 99/2004. È irragionevole, pertanto, l’esclusione fondata sulla sola assenza di una posizione INPS intestata alla società richiedente.

Il Fatto

La ricorrente è una società semplice agricola che svolge lavorazione e gestione in comune di terreni, sia in proprietà sia in affitto. Partecipa all’Avviso Pubblico INAIL 2023, che finanzia progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, e presenta domanda per un contributo destinato all’acquisto di un mezzo agricolo. All’esito del click-day del 19 giugno 2024 risulta ammessa; conferma poi la domanda e deposita il progetto con perizia asseverata.

L’INAIL richiede un’integrazione documentale relativa alla dimensione dell’impresa e, dopo il preavviso di rigetto, con provvedimento del 2 aprile 2025 respinge la domanda. L’Istituto ritiene che una società agricola con soli soci, priva di dipendenti e non iscritta all’INPS come società, sia esclusa dai finanziamenti. La società impugna il rigetto davanti al TAR, deducendo la violazione della lex specialis, l’eccesso di potere e il mancato soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, scrutinando congiuntamente i primi due motivi, per la loro connessione. La questione centrale attiene alla corretta lettura dell’art. 7 dell’avviso pubblico, che impone la regolarità degli obblighi assicurativi e contributivi in capo ai destinatari dei finanziamenti.

Il TAR rileva che tutti i soci della ricorrente sono regolarmente iscritti alla gestione previdenziale agricola come lavoratori autonomi e versano i contributi in riferimento all’attività svolta nella società. Ne deriva che non era esigibile nei confronti della società la costituzione di un rapporto previdenziale con l’INPS, essendo essa priva di lavoratori subordinati.

La disposizione richiamata, osserva il Collegio, non limita letteralmente la presentazione della domanda alle società agricole con dipendenti, né contiene una clausola espulsiva di quelle senza dipendenti. Il dovere contributivo ricade direttamente sul socio coltivatore diretto, come stabilito dall’art. 1, comma 5-bis, del d.lgs. n. 99/2004, secondo cui l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche socio di società di persone, deve iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura.

Sul piano della ratio della clausola, la finalità è ammettere le sole imprese in regola con i versamenti contributivi. Se l’obbligo non si configura in capo alla società e i soci vi hanno adempiuto, la finalità risulta raggiunta. L’esclusione appare dunque irragionevole.

Il Collegio esclude poi che l’esclusione discenda automaticamente dal combinato disposto degli artt. 7 e 11. L’amministrazione ha letto l’avviso in modo eccessivamente formalistico, pretendendo la titolarità di una posizione assicurativa in capo alla società. L’art. 6 valorizza invece la natura di impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., non la condizione di datore di lavoro. Nell’impresa agricola esercitata tramite società semplice rilevano i soci che prestano attività lavorativa come coltivatori diretti, ed è a questi che si guarda per la regolarità contributiva. Il ricorso è accolto, assorbite le ulteriori doglianze, con annullamento del provvedimento e obbligo per l’INAIL di riattivare l’esame della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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