Ottemperanza al decreto Pinto, rivalutazione non dovuta sul debito di valuta (TAR Puglia n. 112 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della corte d’appello che chiude il procedimento di equa riparazione ex legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata; decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c. senza ricorso per cassazione, è esecutivo e può essere azionato con il giudizio di ottemperanza. L’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 condiziona la proponibilità della domanda alla dichiarazione attestante la mancata riscossione delle somme e al decorso di sei mesi dalla sua trasmissione. L’indennizzo Pinto costituisce debito di valuta: la rivalutazione monetaria non compete se non è provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggior danno rispetto a quello già coperto dagli interessi legali. Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione non ha diritto a compenso specifico, per il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Lecce, in sede di equa riparazione, decreto che condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in suo favore, oltre spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva notificato al Ministero e non opposto, divenendo definitivo.
L’amministrazione non dava esecuzione al titolo. La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’adempimento e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresa la nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità del rito. Il decreto impugnato ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore ed efficacia di cosa giudicata. Esso è stato notificato al Ministero e non è stato impugnato con ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato del titolo.
Il giudice verifica poi la condizione di proponibilità della domanda. La parte ricorrente ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia intervenuto, come prescrive l’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.
Nel merito il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa per l’adempimento il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio esclude invece la rivalutazione monetaria. L’indennizzo ex lege Pinto è un debito di valuta; secondo l’orientamento richiamato (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 24/10/2018, n. 6163; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 05/10/2022, n. 2545), la rivalutazione può essere accordata solo se sia provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi. Tale prova non è stata fornita.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il dirigente che verrà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriori 90 giorni per l’incarico e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Nessun compenso spetta al commissario, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamato l’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese seguono la soccombenza, con rimborso delle spese vive successive al decreto e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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