Divieto di frazionamento del giudizio e terrazza a sbalzo computabile come volume (TAR Trentino-Alto Adige n. 112 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riunione di più ricorsi avanti al giudice amministrativo costituisce esercizio di una facoltà discrezionale, non di un obbligo, sicché la sua mancata disposizione non integra vizio di legittimità ove le controversie presentino autonomia di petitum e di causa petendi. Ai fini del rispetto della linea di massima edificabilità prevista dallo strumento urbanistico di attuazione, la nozione di edificio comprende le terrazze a sbalzo e i corpi aggettanti destinati ad ampliare la consistenza e la funzionalità del fabbricato, ancorché non costituiscano volume abitabile coperto. Il ricorrente non può invocare i principi di buona fede e di affidamento per sanare l’omessa o equivoca rappresentazione dello stato di fatto nei propri elaborati progettuali. Il diniego plurimotivato resta sorretto dalla fondatezza di uno solo dei motivi ostativi, con assorbimento degli altri.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile sito in zona di espansione con piano di attuazione presenta al Comune, nel giugno 2023, la domanda di permesso di costruire in variante rispetto a un titolo già rilasciato nel 2022, recante modifiche interne e sistemazioni esterne. Il Comune, dopo aver richiesto integrazioni documentali e dopo un sopralluogo congiunto, formula i motivi ostativi e, ricevute le osservazioni del ricorrente, respinge l’istanza con provvedimento del 28.09.2023.

Il ricorrente impugna il diniego, il parere negativo della commissione edilizia comunale e la comunicazione dei motivi ostativi, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, l’erronea qualificazione della terrazza a sbalzo come “edificio” e lo sviamento di potere. Resiste il Comune, chiedendo la riunione con altri quattro giudizi pendenti sul medesimo intervento edilizio.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo respinge anzitutto l’istanza di riunione. In base al combinato disposto dell’art. 70 cod. proc. amm., il provvedimento di riunione è facoltativo e richiede l’identità di petitum e causa petendi: qui manca, essendo diversi gli atti impugnati, i soggetti e i motivi. La circostanza che i giudizi riguardino il medesimo complesso immobiliare non è sufficiente.

Nel merito il collegio esamina la dedotta violazione dell’art. 11-bis l. prov. n. 17/1993, che impone la giustificazione del rigetto delle osservazioni. La censura è infondata: il provvedimento finale richiama espressamente la valutazione delle controdeduzioni e, del resto, un motivo ostativo (il condizionatore) è stato espunto proprio in accoglimento delle osservazioni. Il giudice richiama l’orientamento secondo cui non è necessaria la confutazione analitica delle deduzioni del privato, essendo sufficiente la motivazione complessiva che sorregge l’atto, purché non rechi elementi nuovi.

Quanto alla rappresentazione dello stato di fatto, il collegio rileva che la terrazza a sbalzo non era mai stata raffigurata negli elaborati della prima variante; solo con le integrazioni documentali di agosto 2023 essa compare in tutta la sua estensione e consistenza. La omessa rappresentazione grafica impedisce di interpretare il titolo precedente nel senso preteso dal ricorrente e consente di invocare il principio quod non est in actis non est in mundo.

Sul motivo relativo alla linea di massima edificabilità, la Corte chiarisce che la nozione di edificio comprende i corpi aggettanti destinati a estendere la consistenza del fabbricato: le terrazze che formano volumetria soggiacciono alla fascia di rispetto. Il vincolo posto dallo strumento attuativo è quindi violato. Da ultimo, il diniego è plurimotivato e la fondatezza di un solo motivo ostativo ne sostiene la legittimità; il ricorso è pertanto rigettato nel suo complesso, con condanna alle spese in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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