Fiscalizzazione dell’abuso edilizio e irrilevanza delle tolleranze costruttive oltre soglia (TAR Calabria n. 112 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio di cui all’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 presuppone opere eseguite in difformità dal titolo edilizio e non opere realizzate in forza di un titolo poi annullato, che restano disciplinate dall’art. 38 del medesimo testo. L’annullamento del permesso di costruire in sanatoria non sana l’originaria e persistente mancanza di titolo, poiché la sua temporanea esistenza nella realtà giuridica non vale a qualificare diversamente l’intervento. Le tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 non si scomputano dalla superficie e dalla volumetria abusive ai fini del calcolo della sanzione quando lo scostamento dal progetto supera la soglia di rilevanza fissata dal legislatore: in tal caso le superfici e le volumetrie concorrono a determinare la misura dell’abuso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una concessione edilizia per la costruzione di più corpi di fabbrica, realizzava su uno di essi opere in difformità dal titolo. Chiedeva quindi un permesso di costruire in sanatoria, poi annullato dal giudice amministrativo. Il Comune intimava la demolizione delle opere difformi e, su istanza del privato, adottava il provvedimento impugnato, con cui accoglieva la richiesta di fiscalizzazione dell’abuso.

Il ricorrente contestava che la sanzione fosse stata applicata ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 anziché dell’art. 38, come richiesto, con calcolo di un importo pecuniario sensibilmente maggiore, e che le superfici difformi fossero state computate senza considerare le tolleranze costruttive. Il Comune eccepiva l’acquiescenza e sosteneva la correttezza del proprio operato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso perché palesemente infondato, ritenendo superfluo approfondire l’eccezione preliminare di acquiescenza. Il nucleo della decisione riguarda la qualificazione dell’intervento e la conseguente individuazione della norma sanzionatoria applicabile.

È pacifico che le opere di cui era stata ordinata la demolizione furono eseguite in difformità dal titolo rilasciato. Esse, dunque, non vennero poste in essere in forza di un provvedimento autorizzatorio poi annullato. Ciò che il Tribunale aveva annullato era il permesso di costruire in sanatoria, la cui temporanea esistenza nella realtà giuridica non esclude l’originaria e persistente mancanza di titolo. Correttamente, quindi, l’amministrazione applicò l’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e non il successivo art. 38.

Sul secondo motivo, il Collegio ricostruisce la funzione delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001: non è considerato violativo del titolo il fabbricato che si discosti dal progetto assentito in misura minima. Quando però lo scostamento supera la soglia di rilevanza fissata dal legislatore, le superfici e le volumetrie che sarebbero state ricomprese nelle tolleranze non vanno scomputate ai fini del calcolo della sanzione amministrativa alternativa alla demolizione. Al contrario, esse partecipano a determinare la misura dell’abuso.

Il provvedimento resiste dunque alle censure articolate. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate secondo il principio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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