Il ricorso è improcedibile per rinuncia irrituale alla luce del sopravvenuto difetto d’interesse (TAR Lombardia n. 3979 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso è improcedibile quando proposta in violazione del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. e senza la prova della notifica alla controparte. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il giudice può desumere dal comportamento delle parti e da atti univoci il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione. La dichiarazione di rinuncia irrituale costituisce un qualificato argomento di prova di tale carenza d’interesse, legittimando la declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Uno studente universitario impugnava il provvedimento disciplinare con cui l’ateneo gli aveva comminato la sanzione della sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto, nonché il provvedimento di revoca del beneficio dell’idoneità alla borsa di studio ISU per l’anno accademico 2025-2026. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti e di ogni atto presupposto o connesso al procedimento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Con atto depositato in vista della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la difesa del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. All’udienza, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio rilevava che la rinuncia non era rituale, in quanto proposta in violazione del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. e senza la prova della notifica alla controparte. La mancanza di tali formalità avrebbe potuto determinare la declaratoria di inammissibilità della rinuncia stessa.
Tuttavia, la Corte ha fatto applicazione del quarto comma della medesima disposizione, che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. In tal senso, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che una dichiarazione di rinuncia irrituale rappresenta un qualificato ed univoco argomento di prova del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del gravame, come già affermato da Cons. Stato, III, 7 aprile 2023, n. 3631 e TAR Lombardia, Milano, V, 28 maggio 2024, n. 1624.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura in rito della decisione e dell’adesione dell’Università resistente all’atto di rinuncia.
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Nota della Redazione
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