Emersione lavoro irregolare, soglia reddituale del datore e parere vincolante dell’ITL (TAR Marche n. 112 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020, l’ammissione è subordinata al parere favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro, e lo Sportello Unico è tenuto a conformarsi all’esito sfavorevole di quel parere. L’accertata mancanza della soglia reddituale minima costituisce elemento necessario e sufficiente al rigetto dell’istanza e condizione di esistenza del rapporto oggetto di sanatoria, non mero fatto riconducibile al datore. La normativa è di carattere eccezionale e non tollera interpretazione estensiva. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo allo straniero che abbia superato la fase di ammissione e sia giunto alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.

Il Fatto

Con provvedimento del 24 marzo 2022 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Macerata respingeva l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 per la stipula di un contratto di lavoro subordinato con mansioni di lavoratore agricolo. Il diniego si fondava sul parere negativo dell’Ispettorato Tecnico del Lavoro: il datore di lavoro non possedeva i requisiti reddituali richiesti, avendo dichiarato un reddito di 25.400,00 euro a fronte della soglia di 30.000,00 euro prevista per le aziende agricole dall’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020.

Il ricorrente impugnava il diniego deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria ed errata applicazione della disciplina, lamentando che il requisito reddituale era stato valutato senza indicare l’anno di imposta e trascurando gli indici analitici di capacità economica. Contestava inoltre la natura non provvedimentale del parere dell’Ispettorato, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi e la mancata valutazione del rilascio di un permesso per attesa occupazione. L’amministrazione si costituiva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la censura sul preavviso di rigetto: dopo le osservazioni del difensore del 5 luglio 2022 l’amministrazione ha attivato un procedimento di autotutela, conclusosi in senso sfavorevole dopo che l’Ispettorato del lavoro ha rinnovato l’istruttoria e confermato il parere negativo. È così venuto meno l’interesse a far valere il vizio formale.

Nel merito, la disciplina subordina l’ammissione alla procedura al parere favorevole dell’Ufficio Territoriale del Lavoro, al quale resta riservata la verifica della congruità della capacità economica del datore. Lo Sportello Unico non dispone di alcuna diversa valutazione. L’esito sfavorevole del parere, conclude il Tribunale, non consentiva all’amministrazione procedente margini di apprezzamento.

La soglia reddituale minima risponde alla ratio di conferire certezza alla retribuzione futura, divenendo il reddito del datore la fonte di sostentamento del lavoratore, in vista del proficuo inserimento nella realtà lavorativa e sociale italiana (Cons. Stato sez. III n. 4399 del 2016). La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato sez. III n. 858 del 2022; Cons. Stato sez. III n. 4236 del 2018) conforta la lettura restrittiva: la normativa è eccezionale e non ammette interpretazione estensiva.

Quanto al permesso per attesa occupazione, il Collegio richiama la sentenza n. 209/2023 della Corte costituzionale: quel titolo spetta solo allo straniero che abbia superato la fase di ammissione. La previsione di un reddito minimo previene elusioni e domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti fittizi, mentre la diversità tra le procedure del 2012 e del 2020 esclude la lesione dell’art. 3 Cost. Resta confermata la correttezza della circolare n. 2399 del 24 luglio 2020, che circoscrive l’attesa occupazione ai casi di forza maggiore.

Il ricorso è respinto. Dall’esito deriva la revoca del gratuito patrocinio, per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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