Ferie non godute dal militare in aspettativa monetizzabili solo se incolpevoli (Cons. Stato n. 6210 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle ferie annuali retribuite, garantito dall’art. 36, terzo comma, Cost. e dagli artt. 2 e 32 Cost., spetta anche ai militari in forza dell’art. 1465 cod. ord. mil. e non può essere sostituito da un’indennità finanziaria se non in caso di cessazione del rapporto. L’indennità sostitutiva è dovuta quando la mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui imputabile. Il militare che, in sede di aspettativa per infermità, esclude espressamente la conversione della licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza compie una scelta libera e consapevole e non può pretendere la monetizzazione dei giorni non fruiti. Il diniego dell’amministrazione è quindi legittimo e doveroso, restando irrilevanti le censure procedimentali relative ad atti paritetici.
Il Fatto
Il militare, appartenente alla Guardia di finanza, è stato collocato in quiescenza a domanda per raggiunti limiti di età. Prima del congedo era rimasto assente dal servizio per motivi di salute per 292 giorni e, dal 25 agosto 2020, era in aspettativa per infermità. Con istanza dell’11 maggio 2021 aveva chiesto che i periodi di temporanea inidoneità fossero considerati aspettativa per motivi di salute, dichiarando di non volere la conversione della licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza.
Dopo il collocamento in quiescenza, il militare ha domandato la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita negli anni 2019, 2020 e 2021, per complessivi 80 giorni. La richiesta è stata respinta limitatamente ai giorni maturati prima del collocamento in aspettativa. Il ricorso gerarchico è stato a sua volta rigettato e il TAR Lazio ha respinto l’impugnativa. Di qui l’appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il motivo di omessa pronuncia. Secondo la Sezione, il vizio dell’art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice non si pronunci affatto su una domanda, un’eccezione o un motivo di gravame. Non sussiste quando la decisione, pur senza specifica trattazione di ogni argomento, risulti incompatibile con l’accoglimento della censura o ne comporti il rigetto implicito. Il TAR ha esaminato e respinto tutte le argomentazioni, in via esplicita o implicita, e il motivo è infondato.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 36, terzo comma, Cost., che sancisce il diritto irrinunciabile alle ferie, applicabile ai militari in virtù dell’art. 1465 cod. ord. mil. La disciplina di settore prevede ipotesi di indennità sostitutiva quando il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, decesso o cessazione per infermità. L’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 ha poi stabilito che le ferie sono obbligatoriamente fruite e non danno luogo a trattamenti economici sostitutivi.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2016, che ha letto la norma in senso conforme, riconoscendo il diritto all’indennità per le ferie non godute per causa non imputabile al lavoratore. Sullo stesso solco la Corte di giustizia UE, sentenza 25 giugno 2020, cause C-762/18 e C-37/19, e la sentenza 18 gennaio 2024, C-218/22, secondo cui il diritto alle ferie non si estingue quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiarne, ma la perdita è legittima se egli, deliberatamente e con piena cognizione, si è astenuto dal fruirne.
Quanto all’art. 905, comma 2, cod. ord. mil., attuato dalla circolare della Guardia di finanza n. 25800 del 23 giugno 2014, il militare può scegliere se convertire i giorni di licenza in licenza straordinaria di convalescenza oppure escludere la conversione, mantenendo la possibilità di fruire delle ferie al termine della malattia. Nel caso concreto il militare ha escluso la conversione: il mancato godimento è ascrivibile a una scelta libera e consapevole e non all’amministrazione, con conseguente insussistenza del diritto all’indennità.
Il Collegio esclude altresì la disparità di trattamento, poiché il destinatario di un provvedimento sfavorevole legittimo non può invocare come sintomo di eccesso di potere un provvedimento più favorevole adottato verso altri, a maggior ragione in presenza di attività vincolata. Quanto ai profili del giusto procedimento, la controversia ha a oggetto un diritto soggettivo, tutelato in giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.: gli atti di diniego sono atti paritetici, rispetto ai quali le censure formali e procedimentali sono recessive. L’omessa indicazione del responsabile del procedimento costituisce semplice irregolarità, inidonea a determinare l’illegittimità del provvedimento. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.