Ottemperanza al decreto di equa riparazione e nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 112 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello accoglie la domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, una volta notificato e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina il commissario ad acta. All’accoglimento segue la condanna dell’ente alle spese, ivi comprese quelle vive e accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per instaurare il giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Con decreto reso in sede di volontaria giurisdizione, la Corte d’appello aveva accolto il ricorso ex legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme liquidate a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento.
Il decreto, ritualmente notificato, non è stato opposto ed è divenuto definitivo. L’amministrazione non vi ha dato esecuzione. I ricorrenti, anche nella qualità di eredi del titolare originario del credito, hanno dunque proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio senza dare prova dell’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di condanna possiede, infatti, natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ..
Quanto ai presupposti dell’azione, è risultato decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In ottemperanza all’art. 5-sexies legge n. 89/2001, i ricorrenti avevano inoltre depositato le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito e la modalità di riscossione prescelta.
Il Collegio ha poi rilevato il decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione di tali dichiarazioni, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, senza che il pagamento fosse stato eseguito. Sussistono, pertanto, i presupposti per sancire l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, con gli interessi legali.
Il TAR ha fissato in 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza il termine per l’adempimento. Per il caso di inutile decorso, ha nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
All’accoglimento è seguita la condanna alle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 300,00 per compensi, oltre accessori, e il rimborso delle spese vive e accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.