Sei scatti stipendiali per trattamento di fine servizio al militare in quiescenza (TAR Lazio n. 112 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472, spetta, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare, e dunque all’Arma dei carabinieri, in forza del richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66. Il termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, previsto per la domanda di collocamento in quiescenza, non è qualificato come perentorio dalla legge e al suo superamento non è ricollegata alcuna decadenza. Sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda all’età di 55 anni, avendo maturato 39 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto a godere del beneficio dei sei scatti stipendiali e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, con rivalutazione monetaria e interessi.

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza dal beneficio per mancata presentazione dell’istanza entro il termine di legge e, nel merito, la non spettanza dell’istituto agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, riservato ai soli corpi a ordinamento civile. La causa è giunta alla decisione del Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso richiamando la più recente giurisprudenza amministrativa. Muove dalla lettura dell’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, che attribuisce sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale della Polizia di Stato e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.

Il collegamento con l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010 consente di estendere la disciplina al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, categoria alla quale appartiene l’Arma dei carabinieri. La lettura combinata delle disposizioni sgombra il campo dall’eccezione dell’INPS sulla riserva dell’istituto ai corpi civili.

Quanto alla posizione soggettiva, la fattispecie concreta rientra nell’art. 6-bis, comma 2, che applica il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza avendo compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, requisiti pacificamente posseduti dal ricorrente.

Il Tribunale respinge anche l’eccezione di decadenza. Il termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano entrambe le anzianità non è qualificato come perentorio dalla legge e al suo superamento la norma non ricollega alcuna decadenza. La soluzione è confortata dai richiami a Cons. Stato, sez. II, n. 2982 del 2023 e a Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019.

Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale dichiara il diritto del ricorrente ai benefici economici e l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sugli importi spettano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, in linea con Cass. civ., sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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