Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 4042 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa determina l’improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse, con definizione della controversia in rito. La pronuncia di improcedibilità non richiede l’esame del merito delle censure articolate, poiché la caducazione dell’interesse sostanziale preclude al giudice ogni valutazione sulla fondatezza dei motivi. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente, collocatasi al secondo posto nella graduatoria finale, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata, relativa all’affidamento triennale del servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, unitamente ai verbali di gara e agli atti connessi. Ha dedotto plurimi profili di illegittimità, tra cui il difetto dei requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in capo all’aggiudicataria e vizi dell’offerta economica.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l’archiviazione del procedimento di autotutela, con conferma dell’aggiudicazione; con il secondo ha gravato il provvedimento di aggiudicazione per invalidità derivata. Si sono costituiti il Comune e la controinteressata chiedendo il rigetto. Con memoria dell’8 maggio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione con cui la parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del giudizio. Tale sopravvenienza incide direttamente sulla condizione dell’azione, rendendo non più necessaria la pronuncia sul merito delle censure.

La questione non attiene alla fondatezza dei motivi, bensì alla permanenza dell’interesse a ricorrere, che deve sussistere non solo al momento della proposizione del gravame ma anche al momento della decisione. Venuto meno tale requisito, il ricorso diviene improcedibile, senza che il giudice possa o debba esaminare le doglianze articolate.

La declaratoria di improcedibilità investe l’intero complesso delle impugnative, dal ricorso introduttivo ai motivi aggiunti, in quanto tutti fondati sui medesimi profili di illegittimità e sulla stessa pretesa sostanziale, ormai non più coltivata dalla ricorrente.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione integrale tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia, che non consente di imputare la soccombenza ad alcuna delle parti in causa.

Il giudizio si conclude pertanto con la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e con la compensazione delle spese; la sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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